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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34707/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dirigente di società elettrica aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta su una somma erogatagli in forma capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che la prestazione dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% sulla parte qualificabile come rendimento, ai sensi dell'art. 6 l. n. 482/1985, anziché con la tassazione separata prevista per il TFR. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e l'accoglimento in primo grado, la CTR aveva nuovamente accolto la domanda in sede di rinvio, ritenendo provato un rendimento calcolato sulla base di documentazione del datore di lavoro e di una perizia di parte. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 384 c.p.c. e dei principi di diritto fissati dalla precedente ordinanza di cassazione con rinvio: il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l'effettiva esistenza di un rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non un mero rendimento attuariale interno all'azienda, né avrebbe potuto desumere il dato da certificazioni prive di specifico riferimento a investimenti sul mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto già vincolante, poiché aveva qualificato come "rendimento" una componente patrimoniale derivante dall'impiego interno del capitale nell'azienda e da criteri attuariali, senza verificare che si trattasse di rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 376, terzo comma, c.p.c.

    La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata letta come mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale officioso, non soggetto a obbligo di motivazione specifica nel rigetto.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la violazione del vincolo derivante dalla precedente decisione di cassazione con rinvio.

  • artt. 2697 ss. c.c.

    Richiamati per contestare la valutazione dell'onere probatorio relativo all'esistenza e alla quantificazione del rendimento.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per affermare l'obbligo del giudice tributario di rinvio di uniformarsi al principio di diritto della Cassazione.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dal contribuente per sostenere la tassazione separata del capitale erogato a titolo di previdenza integrativa, nella parte non riconducibile al rendimento tassabile al 12,50%.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal contribuente in combinato con la legge n. 482/1985 per sostenere l'applicazione della ritenuta agevolata sulla componente di rendimento.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione né a un rendimento meramente attuariale interno.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riqualificare il fatto decisivo in modo incompatibile con quel vincolo.
  • Nel caso di prestazioni in capitale di fondi previdenziali integrativi, l'aliquota del 12,50% si applica solo alla componente che costituisce rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • Non è sufficiente una generica certificazione del gestore o del datore di lavoro, né un calcolo puramente differenziale o attuariale, per provare il rendimento fiscalmente agevolato: occorre una dimostrazione della sua provenienza da investimenti effettuati sul mercato.
  • La contestazione dell'intera pretesa di rimborso da parte dell'Ufficio impedisce di ritenere incontestati, per mancata specifica contestazione, i conteggi prodotti dal contribuente quando essi presuppongono proprio l'an debeatur.
  • La nozione di 'gestione sul mercato' non va restrittivamente limitata ai soli investimenti finanziari in senso stretto, ma richiede comunque che il rendimento derivi da un effettivo impiego del capitale in un mercato, e non da un mero meccanismo interno di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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