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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09980/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due proprietari, volta ad accertare l'interclusione del proprio fondo e a ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo confinante. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d'appello, invece, dopo nuova istruttoria e consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto il fondo intercluso e aveva costituito la servitù su un tracciato alternativo individuato dal consulente, ponendo l'indennità a carico degli attori-appellanti. L'erede della proprietaria del fondo gravato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato le osservazioni del consulente di parte secondo cui il tracciato prescelto avrebbe violato norme imperative del codice della strada, in particolare quelle sugli accessi e sui passi carrabili; con il secondo ha denunciato l'omesso esame del fatto della maggiore onerosità del tracciato scelto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad aderire in modo apodittico alla consulenza tecnica, senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto alle critiche specifiche mosse dalle parti. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito delle valutazioni di fatto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza di merito era meramente apparente, non rendendo percepibili le ragioni dell'adesione alla consulenza tecnica a fronte di critiche puntuali e specifiche.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La norma sulla servitù coattiva di passaggio implica un bilanciamento degli interessi contrapposti nella scelta del tracciato; tuttavia il giudice di merito deve motivare in modo effettivo la soluzione prescelta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del sindacato di legittimità sul "minimo costituzionale" della motivazione; non è ammesso il mero riesame del merito.

  • art. 22 codice della strada

    È richiamato come possibile norma imperativa che limita l'apertura di nuovi accessi o diramazioni verso strade soggette a uso pubblico o privato.

  • art. 46 codice della strada

    È richiamato come norma che disciplina distanze, visibilità e collocazione dei passi carrabili.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio può motivare per relationem, ma solo se non siano state formulate critiche specifiche e circostanziate alle conclusioni del consulente.
  • Se alla consulenza tecnica sono opposte osservazioni puntuali di parte, il giudice deve spiegare in modo chiaro e dettagliato perché ritenga di aderire al consulente d'ufficio o alle contestazioni, altrimenti la motivazione è apparente.
  • La motivazione è meramente apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito o contestare la semplice sufficienza della motivazione.
  • La doglianza sulla maggiore o minore onerosità di un tracciato alternativo, se diretta a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del giudice di merito, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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