Cassazione Penale, Sentenza n. 31886/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/10/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pavia (16/01/2020) a 1 anno e 2 mesi per fatti commessi l'11/08/2015: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo (elencate sei armi), b) alterazione di arma (apposizione di un silenziatore sull'arma n.5) e c) detenzione abusiva di munizioni (200 cartucce calibro 4 e 1 cartuccia calibro 6) senza denuncia. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) errore di diritto sulla configurazione del reato di alterazione, sostenendo che la mera apposizione del silenziatore non altera meccanicamente l'arma; (2) vizio procedurale/ nullità perché il reato relativo alle munizioni si era prescritto prima della definizione del processo di secondo grado; (3) vizio di motivazione in ordine all'arma n.3 (potenza <=7,5 joule) e criticità della taratura/omologazione degli strumenti tecnici usati, con conseguente assenza di prova della illegalità o della conoscenza da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato il primo e il terzo motivo: ha confermato la valutazione tecnica dei giudici di merito secondo cui il silenziatore innestato può integrare il reato di alterazione se aumenta la potenzialità offensiva e agevola l'uso dell'arma; ha inoltre escluso la rinnovazione della valutazione probatoria sulla potenza dell'arma n.3, richiamando l'affidabilità del consulente del P.M. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 697 c.p. (termine massimo di 5 anni decorrente dall'11/08/2015), ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo e ha eliminato la pena (mesi uno di reclusione) riferita a quel reato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le condanne residue sono rimaste inalterate.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7
Usata per inquadrare il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo; la Corte ha confermato che la detenzione delle armi elencate integra il reato previsto da tali disposizioni.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 3
Applicata al capo relativo all'alterazione di arma: la Corte ha ritenuto che l'innesto di uno strumento idoneo a silenziare l'arma, se tale da aumentarne la potenzialità offensiva e agevolarne l'uso, integri l'alterazione prevista dall'art. 3.
Norma penale che sanziona la detenzione abusiva di munizioni senza denuncia; la Corte ha rilevato l'estinzione per prescrizione del reato contestato ai sensi di questa norma.
Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 11 comma 2
Richiamata in tema di armi ad aria compressa: solo quelle con energia cinetica superiore a 7,5 joule sono considerate armi comuni da sparo salvo giudizio della Commissione consultiva centrale; la Corte ha confermato che il criterio è quello energetico e che la prova tecnica ha ritenuto l'arma idonea a integrare il reato.
Codice di Procedura Penale, art. 129 comma 2
Richiamato per chiarire i limiti dell'assoluzione di merito d'ufficio: la norma consente l'assoluzione quando risulta evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha escluso l'assoluzione perché non sussisteva tale evidenza.
Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. b
Fondamento dell'impugnazione per cassazione per inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte ne ha ricordato l'ambito nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso volto a far valere la prescrizione.
Codice di Procedura Penale, art. 620 comma 1 lett. i
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in talune ipotesi, di rideterminare la pena e annullare senza rinvio; utilizzata per annullare senza rinvio la parte relativa alla prescrizione e rimuovere la pena accessoria risultante.
Massime di principio
- L'innesto di un silenziatore può integrare il reato di "alterazione" dell'arma se, sul piano concreto, aumenta la potenzialità offensiva o agevola l'uso dell'arma: non è richiesto dimostrare una modifica meccanica di tipo esclusivamente dimensionale (es. filettatura della canna), purché la valutazione tecnica dimostri l'effetto pratico.
- La valutazione tecnica sullo stato e sulla potenza delle armi ha peso decisivo: contestazioni sulla omologazione/ taratura degli strumenti di misura possono non essere sufficienti a disattendere la prova peritale se il consulente del P.M. ne attesta adeguatezza e affidabilità e i giudici di merito forniscono motivazione congrua.
- La prescrizione del reato può essere rilevata in cassazione anche se non eccepita in sede d'appello; se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di appello e il giudice di merito non l'ha dichiarata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza di condanna limitatamente al capo prescrittosi e rimuovere la pena relativa.
- L'art. 129 c.p.p. permette l'assoluzione d'ufficio solo quando l'insussistenza del fatto emerga in modo evidente dagli atti; in assenza di tale evidenza la declaratoria di prescrizione non conduce automaticamente ad assoluzione se persistono elementi a carico.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che richiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili salvo errori di diritto o vizi di motivazione che configurino palese violazione di legge.
- Quando la rettifica richiesta può essere effettuata senza riesame del merito (es. cancellazione di una pena per prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e, se necessario, rideterminare la pena residua entro i limiti consentiti dalla legge.
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