Cassazione Penale, Sentenza n. 31881/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di oblazione ritenendo applicabile l'art. 697 c.p. Il PG sostiene che dal verbale di sequestro risultava sequestrata anche una pistola semiautomatica Beretta (arma comune da sparo), il cui possesso omesso di denuncia costituisce invece delitto disciplinato dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, reato non oblabile; pertanto l'ammissione all'oblazione e la conseguente estinzione erano illegittime.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il verbale di sequestro, conosciuto dalle parti, attestava la presenza di una pistola semiautomatica Beretta qualificabile come arma comune da sparo, perciò la fattispecie è da ricondurre agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e non all'art. 697 c.p. Ne consegue che l'oblazione non era applicabile e la pronuncia di estinzione era errata sia sul piano sostanziale sia processuale. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Prato per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
presente nel capo di imputazione come norma applicata dal Tribunale
Il Tribunale aveva classificato la fattispecie come contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.; la Corte ha ritenuto invece che, rispetto agli elementi di fatto (pistola semiautomatica), tale norma non fosse quella corretta per la qualificazione giuridica
legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
artt. 2 e 7 legge n. 895/1967
La detenzione senza denuncia di un'arma comune da sparo integra il delitto previsto da tali disposizioni; trattandosi di reato non oblabile, l'oblazione è preclusa
art. 162-bis cod. pen.
riferimento normativo sull'istituto dell'oblazione
L'oblazione è ammessa solo per determinate contravvenzioni; il giudice deve verificare la riconducibilità del fatto a titolo oblabile prima di ammettere l'istanza
principio giurisprudenziale citato (Cass.)
Sez. 1, n. 51091 del 21/11/2013; Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014
La giurisprudenza è richiamata per affermare che il pagamento dell'oblazione non produce effetti estintivi fino al passaggio in giudicato e per qualificare la pistola semiautomatica come arma comune da sparo
Massime di principio
- Se dal verbale di sequestro emerge la detenzione di una pistola semiautomatica o altra arma comune da sparo, la fattispecie va qualificata ai sensi della legge sulle armi (es. artt. 2 e 7 legge 895/1967) e non come mera contravvenzione oblabile.
- Il giudice che valuta un'istanza di oblazione ha il dovere di verificare preventivamente la corretta qualificazione giuridica del fatto: l'oblazione può essere ammessa solo se il fatto rientra effettivamente tra le ipotesi oblabili.
- Il pagamento dell'oblazione non ha effetto estintivo se la sentenza non è passata in giudicato; la Procura può impugnare dichiarazioni di estinzione errate.
- In caso di errore di qualificazione sostanziale del fatto (contravvenzione vs delitto), la sentenza che dichiara l'estinzione può essere annullata e gli atti rimessi al giudice competente per la prosecuzione del procedimento con la corretta ricostruzione giuridica.
- La documentazione di polizia (verbale di sequestro) allegata agli atti e conosciuta dalle parti ha valore probatorio immediato ai fini della corretta qualificazione giuridica e non può essere elusa mediante ammissione all'oblazione se da essa risultano elementi per un reato non oblabile.
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