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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Donadio impugnava la sentenza del 01/04/2019 che lo aveva dichiarato colpevole dell'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80 Tulps (capo A) per aver consentito l'accesso al "Teatro Posillipo" a un numero di avventori superiore a quello autorizzato, e che lo aveva condannato a 100 euro di ammenda (pena base indicata 150 euro, poi ridotta per le attenuanti generiche). Era stato invece assolto dal capo B) relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori. Con due motivi in Cassazione deduceva: (1) violazione di legge e illegittimità della pena inflitta, perché la fattispecie avrebbe previsto la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda invece della sola ammenda, con conseguente incompletezza del dispositivo e mancata motivazione sulla determinazione della pena; (2) omissione di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), poiché, secondo la difesa, il sovrannumero era esiguo (solo 64 persone oltre il massimo autorizzato di 450), e le fotografie non sarebbero decisive a provare un rischio tale da escludere la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il Collegio ha altresì richiamato il contrasto giurisprudenziale circa l'appellabilità delle sentenze che infliggono la sola ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.), ma ha rilevato che la questione era comunque superflua perché il reato si era estinto. Nel calcolo, il fatto è stato commesso il 18/01/2015; la prescrizione ordinaria è maturata il 18/01/2020; sono stati aggiunti 6 mesi e 5 giorni di sospensione (portando la scadenza al 23/07/2020) e ulteriori 64 giorni di sospensione per il Covid-19, con prescrizione effettiva maturata il 25/09/2020. Perciò la Corte ha annullato la condanna per intervenuta prescrizione senza rinviare.

Norme richiamate

  • art. 681 cod. pen.

    Il reato ascritto riguarda la condotta di consentire l'accesso a un locale oltre la capienza autorizzata; la sentenza di merito ha ritenuto provata la violazione a seguito dei rilievi, delle fotografie e delle deposizioni che documentavano la presenza di oltre 500 persone.

  • art. 80 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

    Norma richiamata in relazione alle prescrizioni di pubblica sicurezza sul numero massimo di avventori autorizzati per locali pubblici; usata come parametro amministrativo per valutare l'illiceità della condotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa ne aveva chiesto l'applicazione contestando la gravità del fatto (solo 64 persone in eccesso rispetto al totale autorizzato), ma il giudice di merito non aveva argomentato il rigetto in modo tale da risultare manifestamente infondato in Cassazione.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Esclude l'appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'appello in tali ipotesi, ma ha ritenuto la questione superflua alla luce della prescrizione.

  • Norme sulla prescrizione e sulle sospensioni (incluso periodo di sospensione per COVID-19)

    La Corte ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa e dai provvedimenti emergenziali per il Covid-19, aggiungendo i periodi di sospensione al termine ordinario e concludendo che la prescrizione è intervenuta prima della decisione di Cassazione.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio senza entrare nel merito delle questioni prospettate dalle parti.
  • Nelle impugnazioni contro sentenze che infliggono la sola ammenda occorre valutare l'applicabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p.: in alcuni orientamenti l'appello è escluso, ma la Cassazione può comunque pronunciarsi se sussistono cause estintive come la prescrizione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito in caso di rigetto; se la sua esclusione non è manifestamente infondata, la Corte superiore potrebbe non annullare per questo motivo quando interviene una causa estintiva.
  • Nelle contestazioni su numeri di presenza in locali pubblici è determinante la prova documentale (verbali, fotografie, deposizioni). Se l'eccesso è piccolo rispetto alla capacità autorizzata, può essere utile verificare la possibilità di configurare la tenuità del fatto.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale considerare tutte le sospensioni e interruzioni previste dalla legge (inclusi provvedimenti emergenziali come le sospensioni per il Covid-19); errori nel computo possono determinare risultati decisivi sulla estinzione del reato.
  • Errori formali nel dispositivo (es. indicazione della sola ammenda quando la fattispecie prevede pena congiunta) possono essere rilevanti, ma la loro incidenza viene sovente valutata alla luce dell'esistenza di cause estintive; la correzione dell'errore materiale è possibile solo se si tratta effettivamente di refuso non sostanziale.

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