Cassazione Civile, Ordinanza n. 08639/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio avviato a seguito di un'ispezione BCE su una banca significativa, che aveva evidenziato diffuse irregolarità nella gestione dei rischi, nei controlli interni, nel governo societario e in alcune operazioni connesse agli aumenti di capitale, ai finanziamenti "baciati", ai ristorni, agli investimenti in fondi e ad altre criticità organizzative. La Banca d'Italia aveva irrogato al ricorrente, allora consigliere di amministrazione e componente del comitato rischi/controllo, sanzioni pecuniarie per carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, nonché per carenze di governo societario. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'opposizione e confermato il provvedimento. In cassazione il ricorrente ha proposto ventitré motivi, tra cui: illegittimità della motivazione per relationem; natura sostanzialmente penale delle sanzioni e applicazione delle garanzie dell'art. 6 CEDU e della lex mitior; decadenza per tardivo accertamento e superamento dei termini procedimentali; illegittima utilizzazione delle risultanze ispettive BCE; violazione del diritto di difesa per mancata ostensione di atti; erronea applicazione della presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981; insussistenza della colpa del consigliere non delegato; erronea imputazione di specifiche omissioni sui finanziamenti correlati, sugli storni, sui fondi comuni, sul portafoglio strategico, sui derivati e sulla quantificazione della sanzione; infine, contestazione della condanna alle spese. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze, ritenendo legittima la motivazione per relationem, non applicabile la disciplina penale/lex mitior, tempestivo l'accertamento e corretta la qualificazione dei termini procedimentali come ordinatori, legittimo il coordinamento tra BCE e Banca d'Italia, operante la presunzione iuris tantum di colpa e doveroso per il consigliere non esecutivo vigilare attivamente sull'assetto dei controlli interni e sui segnali di anomalia, anche se occultati da altri vertici; ha inoltre ritenuto congrua la misura della sanzione e corrette le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma e quindi la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca d'Italia e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Il rigetto si fonda, in sintesi, sull'infondatezza di tutti i motivi: le sanzioni bancarie ex art. 144 TUB non sono trattate come sostanzialmente penali; la motivazione per relationem è consentita; i termini procedimentali non erano perentori; l'accertamento BCE poteva essere utilizzato come base per la valutazione autonoma della Banca d'Italia; il consigliere di banca privo di deleghe resta gravato da un dovere di vigilanza attiva e non può invocare l'occultamento delle condotte altrui come scriminante; la quantificazione della sanzione è stata ritenuta conforme ai criteri applicabili ratione temporis.
Norme richiamate
Le sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi di questa disposizione non sono state ritenute, per tipologia e severità, sostanzialmente penali; su di esse non opera in pieno la disciplina propria delle sanzioni penali.
È richiamato nel primo motivo in tema di procedimento sanzionatorio e motivazione del provvedimento finale.
La Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio, purché l'atto richiamato sia indicato e disponibile all'interessato.
art. 22 co. 3 Statuto Banca d'Italia
La norma è stata ritenuta non pertinente alla questione della motivazione per relationem, poiché si limita a definire l'ambito di competenza del Direttorio.
art. 6 CEDU
Le garanzie dell'equo processo non sono state ritenute ostative al procedimento sanzionatorio, considerato amministrativo e soggetto a controllo giurisdizionale pieno in unico grado e in cassazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che imponesse una diversa qualificazione delle sanzioni o una maggiore estensione delle garanzie difensive nel caso di specie.
art. 52 par. 5 Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamato ai fini della pretesa natura punitiva delle sanzioni e della retroattività della lex mitior, ma senza accoglimento.
art. 117 co. 1 Cost.
Invocato in combinazione con la CEDU e la Carta UE, ma non ha condotto a una diversa soluzione.
La Corte ha ritenuto infondata la tesi della decadenza dal potere punitivo, precisando che l'accertamento comprende il tempo necessario alla valutazione e alla deliberazione finale.
È stata giudicata norma non pertinente, riferita a un diverso istituto e priva di portata generale sulla durata dei procedimenti sanzionatori delle autorità indipendenti.
Richiamato dal ricorrente per invocare la lex mitior, ma la Corte ha escluso che potesse applicarsi retroattivamente al caso concreto.
È stata considerata norma espressa di esclusione della retroattività del nuovo regime sanzionatorio per le violazioni anteriori al 1° giugno 2016.
Non applicabile ratione temporis alle violazioni anteriori al 1° giugno 2016; per la quantificazione si applicano i criteri previgenti dell'art. 11 l. 689/1981.
art. 18 par. 5 reg. UE n. 1024/2013
La BCE può trasmettere le risultanze ispettive alla Banca d'Italia affinché quest'ultima valuti autonomamente se vi siano i presupposti per sanzionare persone fisiche.
art. 23 Cost.
Richiamato per contestare il fondamento del potere punitivo, ma la Corte ha ritenuto legittima l'azione sanzionatoria della Banca d'Italia nel quadro normativo applicabile.
Richiamato nel motivo sul potere punitivo; la Corte ha escluso che ostasse all'utilizzo delle risultanze ispettive BCE come base per l'accertamento nazionale.
Pone una presunzione iuris tantum di colpa a carico dell'autore della violazione, con conseguente onere per il sanzionato di provare di avere agito senza colpa.
È stato ritenuto inconferente, perché riferito alle opposizioni a verbali del codice della strada.
Richiamato per affermare l'obbligo degli amministratori di agire informati e di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.
La Corte ha ribadito che anche il consigliere non esecutivo resta responsabile se omette di attivarsi di fronte a segnali di allarme percepibili con l'ordinaria diligenza.
È stato applicato come base normativa degli obblighi di sana e prudente gestione, adeguato assetto organizzativo e controlli interni della banca.
circolare Banca d'Italia n. 263/2006
È stata valorizzata per ricostruire i doveri del consiglio di amministrazione in materia di supervisione strategica e controlli interni.
circolare Banca d'Italia n. 285/2013
È stata richiamata per confermare che la funzione di supervisione strategica spetta all'organo collegiale nel suo complesso.
circolare Banca d'Italia n. 229/1999
Richiamata insieme alla normativa nazionale precedente alla direttiva CRD IV quale fonte degli obblighi organizzativi già vigenti.
Richiamato nel motivo sulla presunzione di innocenza, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 co. 1-quater
È stato applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
La condanna alle spese in favore della Banca d'Italia è stata ritenuta corretta poiché la difesa era svolta da avvocati interni iscritti all'albo e non da meri funzionari.
La pretesa omessa pronuncia è stata esclusa perché la censura sulla nuova disciplina era implicitamente assorbita dal rigetto della tesi sulla sua applicabilità retroattiva.
È stato ritenuto inconferente rispetto alle censure sulla fissazione del sovrapprezzo delle azioni, perché disciplina l'esclusione del diritto di opzione e non gli obblighi gestori contestati.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori bancari, la motivazione del provvedimento finale può essere validamente resa per relationem a un atto istruttorio o a una proposta interna, purché l'atto richiamato sia identificabile e conoscibile dall'interessato e il decisore conservi un effettivo potere autonomo di valutazione.
- Le sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa bancaria non devono essere automaticamente assimilate alle sanzioni penali: l'applicazione delle garanzie dell'art. 6 CEDU e della lex mitior dipende dalla qualificazione sostanziale della misura e dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis.
- In materia di sanzioni amministrative ex l. 689/1981 opera una presunzione iuris tantum di colpa a carico dell'autore della violazione; spetta quindi al sanzionato dimostrare di avere agito senza colpa, non essendo sufficiente un generico richiamo alla buona fede o all'altrui responsabilità.
- Il decorso del termine per l'accertamento o per la conclusione del procedimento sanzionatorio va valutato tenendo conto della complessità dell'istruttoria e del tempo necessario per valutare i dati e adottare la decisione finale; i termini interni meramente ordinatori non determinano di per sé decadenza.
- Nelle banche, il consigliere privo di deleghe operative non è esonerato dall'obbligo di vigilanza: deve attivarsi in presenza di segnali di anomalia, chiedere informazioni, sollecitare controlli e verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi interni.
- L'occultamento delle condotte illecite da parte dei vertici esecutivi non esclude automaticamente la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione, quando il difetto dei controlli interni e l'inerzia consiliare abbiano reso possibile o non emerso il fenomeno.
- La quantificazione della sanzione amministrativa, se effettuata entro i limiti di legge e sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti, è in linea di principio una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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