Cassazione Civile, Ordinanza n. 19186/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna della ricorrente al risarcimento del danno di euro 40.000,00 oltre interessi e alla restituzione della tessera bancomat all'associazione. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di risorse economiche di un'associazione sindacale da parte di un'associata che svolgeva funzioni di coordinatrice nazionale presso il MEF. L'associazione ha agito ex art. 22 c.c. deducendo che la stessa avesse sottratto risorse associative, non avesse rendicontato correttamente le somme incassate e non avesse restituito la tessera bancomat dopo la revoca delle deleghe e la cessazione dell'incarico. I giudici di merito hanno accolto la domanda e condannato la convenuta al risarcimento del danno e alla restituzione del bancomat. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato: motivazione inesistente o apparente; omesso esame e mancata valutazione di documenti giustificativi di spesa; violazione degli artt. 18, 22, 24, comma 2, c.c., degli artt. 1703 ss. c.c. e dell'art. 116 c.p.c.; erronea considerazione della rendicontazione interna prevista dallo statuto; tardività e irrilevanza della procedura di rendiconto rispetto all'azione di responsabilità; omessa considerazione del fatto che il recesso dell'associata sarebbe divenuto efficace solo a fine anno. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo complessivamente inammissibile o infondato: ha escluso il vizio motivazionale, ha ritenuto non scrutinabile il n. 5 in presenza di doppia conforme, ha rilevato che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e ha affermato che la mancata produzione dei giustificativi di spesa e la revoca delle deleghe rendevano legittima l'azione di responsabilità, senza che la successiva procedura statutaria di rendicontazione potesse neutralizzare la responsabilità già accertata. È stata inoltre considerata decisiva la mancata censura di una ratio decidendi autonoma della sentenza di merito.
Norme richiamate
Fondamento dell'azione di responsabilità dell'associazione nei confronti dell'associato che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, non rispetti i doveri di correttezza e diligenza nella gestione e rendicontazione delle risorse associative.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sulla disciplina associativa; non viene valorizzato autonomamente dalla Corte ai fini decisori.
Richiamato per sostenere che il recesso dell'associata avrebbe efficacia a fine anno, ma la Corte ritiene comunque decisiva la revoca delle deleghe e l'inadempimento ai doveri di rendiconto e restituzione dei beni associativi.
Richiamati per qualificare il rapporto come mandato e per affermare che gli obblighi di gestione diligente e di rendicontazione gravano sul mandatario.
La violazione della norma è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore legale a una prova che la legge non prevede o viceversa; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Evocato per motivazione apparente o inesistente; la Corte esclude l'anomalia motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano specificamente le ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia sentenza conforme limita la deducibilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo.
Impone l'onere di autosufficienza: i documenti e i fatti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente indicati e localizzati.
art. 12 preleggi
Richiamato per definire i canoni ermeneutici e il perimetro del sindacato sulla motivazione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non basta lamentare una motivazione non condivisa o non sufficientemente analitica.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non può essere usata per ottenere una nuova rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- In un rapporto associativo con incarico gestionale o contabile, l'associazione può agire in responsabilità contro l'associato che non abbia giustificato gli incassi ricevuti e non abbia restituito i beni strumentali ricevuti per l'incarico, essendo rilevante la violazione dei doveri di diligenza e correttezza inerenti al mandato.
- La successiva attivazione di una procedura statutaria interna di rendicontazione non elimina la responsabilità già maturata se l'associato non ha previamente adempiuto agli obblighi di rendere conto e di documentare le somme gestite, soprattutto quando le deleghe siano già state revocate.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e non censurata, l'impugnazione è comunque destinata al rigetto perché l'eventuale caduta delle altre argomentazioni non incide sull'esito finale.
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