Cassazione Civile, Ordinanza n. 01997/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro che la ricorrente aveva prestato in favore di un ente pubblico regionale, rapporto ritenuto dalla Corte d'appello subordinato ma nullo perché contrastante con norme imperative e quindi ricondotto alla disciplina dell'art. 2126 c.c. Il Tribunale aveva riconosciuto solo alcune spettanze economiche, tra cui l'indennità di mancato preavviso e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rigettando invece le domande di pagamento delle retribuzioni successive alla cessazione del rapporto fino alla pensione o alla nuova immissione in servizio, nonché le domande risarcitorie ex art. 36 d.lgs. 165/2001 e per mobbing. La Corte d'appello, in riforma parziale, ha escluso il diritto all'indennità di mancato preavviso e ha negato anche il danno da perdita di chance, ritenendo non spettante la prosecuzione del rapporto e non adeguatamente allegato/provato il pregiudizio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di valutare fatti notori, presunzioni e regole di esperienza ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance, asseritamente derivante dall'esclusività della prestazione e dalla sua età; (2) violazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36, commi 3 e 5, d.lgs. 165/2001, per mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria per violazione di norme imperative, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul danno comunitario; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva affatto accertato una perdita di chance in re ipsa, ma aveva escluso il danno per difetto di specifica allegazione e riscontro; inoltre le censure miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e del ragionamento presuntivo, attività preclusa in sede di legittimità salvo anomalie non dedotte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza di un contratto a termine e quindi l'applicazione dei principi sul danno da abusiva reiterazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, era stata giustificata con l'esito complessivo del giudizio e la novità delle questioni trattate, motivazione considerata sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rapporto di lavoro subordinato nullo o vietato produce comunque effetti retributivi e contributivi per il periodo di materiale esecuzione, ma non salva il diritto alla prosecuzione della prestazione né consente di applicare le regole sul recesso e sul preavviso.
art. 27 CCNL giornalisti italiani
La Corte conferma che, in un rapporto nullo ricondotto all'art. 2126 c.c., non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso.
art. 23 CCNL giornalisti italiani
Richiamato per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute riconosciuta in primo grado.
art. 36, commi 3 e 5, d.lgs. 165/2001
La censura è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata, che ha escluso la configurabilità del danno prospettato e la pertinenza dei principi sul contratto a termine abusivo.
La violazione può essere dedotta solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è ammessa una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione salvo errori in diritto sulla utilizzazione delle prove.
Le presunzioni semplici sono rimessi alla valutazione del giudice di merito quanto a selezione degli indizi, attendibilità e concordanza.
Il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del ragionamento presuntivo, salvo che esso sia intrinsecamente illogico o apparente.
La violazione della regola di soccombenza sulle spese è denunciabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
La compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per motivazione illogica, erronea o meramente generica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile nei limiti rigorosi elaborati dalle Sezioni Unite; non consente una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione delle prove, del ragionamento presuntivo o del merito della controversia; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di specifici errori nell'uso delle prove.
- Le presunzioni semplici sono strumenti di prova pienamente utilizzabili dal giudice di merito, ma la loro selezione, combinazione e valutazione restano sottratte al controllo di legittimità salvo manifesta illogicità o motivazione apparente.
- Nel rapporto di lavoro nullo ai sensi dell'art. 2126 c.c. sono salvaguardati i soli effetti economici e contributivi per il periodo di effettiva esecuzione; non ne deriva il diritto alla prosecuzione del rapporto, né l'applicazione delle regole sul recesso e sul preavviso.
- La domanda risarcitoria fondata su violazioni della disciplina del lavoro pubblico richiede comunque una specifica allegazione e un adeguato riscontro del pregiudizio, non essendo sufficiente affermarne la sussistenza in via automatica.
- La censura sulla compensazione delle spese è ammissibile solo entro limiti ristretti, poiché il giudice di merito può motivatamente derogare al criterio della soccombenza in presenza di ragioni sufficientemente esplicitate, come la novità delle questioni trattate.
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