Cassazione Civile, Ordinanza n. 01909/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un sindacato ha agito davanti al giudice del lavoro per ottenere dal lavoratore il pagamento di una somma indicata come quota mensile/contributo associativo, dedotta come dovuta in forza della scheda di adesione al sindacato e di un collegamento con il rapporto di lavoro. Il lavoratore ha chiesto la chiamata in causa del datore di lavoro. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vicenza, ritenendo applicabili i fori speciali del rito del lavoro e rilevando che Vicenza era il luogo di insorgenza e svolgimento del rapporto, la sede del datore di lavoro e la residenza del lavoratore. Il sindacato ha proposto regolamento di competenza sostenendo che dovesse valere la clausola inserita nella scheda di adesione, con patto di foro in favore di Nocera Inferiore, e che la controversia avesse ad oggetto il pagamento della quota associativa a prescindere dal rapporto di lavoro subordinato, oltre a dedurre l’indeterminatezza del luogo di lavoro trattandosi di guardia giurata.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza. Ha ritenuto che la controversia, promossa dal sindacato nei confronti del lavoratore per il pagamento dei contributi associativi/quote trattenute in relazione all’adesione sindacale, ricade nel perimetro del rito del lavoro e quindi nelle relative regole sulla competenza territoriale. Ne consegue la nullità di eventuali clausole derogative della competenza territoriale, anche se inserite nel negozio di adesione sindacale o nello schema negoziale collegato alla cessione di credito in funzione di pagamento. Il processo deve proseguire davanti al Tribunale di Vicenza, con riassunzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di costituzione dell’intimato; dato atto altresì della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 2; comma 7; comma 8
Nel rito del lavoro opera la disciplina dei fori alternativi del luogo di insorgenza/svolgimento del rapporto e della sede del datore di lavoro, con rinvio al foro generale del convenuto in via residuale; le clausole derogative della competenza territoriale sono nulle per i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
Richiamato quale foro generale del convenuto, applicabile in via residuale tramite l'art. 413, comma 7, c.p.c.
Richiamato per affermare la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale nel rito del lavoro.
Richiamato per la rilevabilità officiosa dell'incompetenza territoriale entro i limiti previsti.
Richiamato per la rilevabilità officiosa dell'incompetenza nel rito del lavoro non oltre la prima udienza.
Indicato quale termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
Richiamato per qualificare lo schema tra lavoratore, sindacato e datore di lavoro come cessione di credito in funzione di pagamento.
Usato come parametro per estendere la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale ai rapporti soggetti al rito del lavoro.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la competenza territoriale è determinata dai fori speciali di cui all'art. 413 c.p.c. e la relativa disciplina prevale su pattuizioni private derogatorie, che sono nulle quando incidono su rapporti riconducibili all'art. 409 c.p.c.
- La nullità della clausola derogativa della competenza territoriale opera anche quando la controversia derivi da un collegamento negoziale tra contratto di adesione sindacale e cessione del credito della quota retributiva destinata al sindacato, poiché lo schema è ricondotto alla cessione del credito in funzione di pagamento.
- Nelle controversie di competenza del rito del lavoro, il foro competente può essere individuato nel luogo di insorgenza del rapporto, in quello di svolgimento del rapporto, nella sede del datore di lavoro e, in via residuale, nel foro generale del convenuto.
- La contestazione sulla competenza territoriale va scrutinata secondo le regole di rilievo officioso proprie del rito del lavoro, con possibilità di dichiarazione dell'incompetenza entro i limiti processuali fissati dal codice.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è respinto, la causa prosegue davanti al giudice dichiarato competente mediante riassunzione nel termine assegnato dalla Corte.
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