Cassazione Civile, Ordinanza n. 01902/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro avente ad oggetto differenze retributive e TFR. In appello il lavoratore aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna della società datrice al pagamento di una somma ulteriore di euro 27.177,31, di cui euro 2.765,05 per TFR, oltre accessori, mentre erano state respinte altre pretese, in particolare quelle relative al lavoro straordinario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca e che la corte d'appello avrebbe dovuto compensare, almeno parzialmente, le spese di lite, come invece aveva fatto il tribunale. Il ricorso si fonda dunque esclusivamente sull'assunto che la mancata compensazione delle spese, a fronte della riduzione della domanda originaria, fosse illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una specifica motivazione; pertanto, la condanna alle spese non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non ha valutato la compensazione. Il vizio denunciabile resta soltanto la violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso concreto tale ipotesi non ricorreva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sancisce il principio della soccombenza, nel senso che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.
richiamato per la liquidazione delle spese processuali in favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in presenza dei presupposti processuali, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito e non un obbligo.
- La mancata applicazione della compensazione delle spese non è censurabile in cassazione solo perché non espressamente motivata, salvo il caso in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa in violazione del principio di soccombenza.
- La riduzione quantitativa della domanda o il mancato accoglimento di alcune voci non comportano automaticamente soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione delle spese.
- Il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto dell'art. 91 c.p.c., non potendo la Corte sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
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