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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01934/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla prestazione svolta da un soggetto come consulente nutrizionale presso la struttura semplice di celiachia di un presidio ospedaliero, in forza di una serie di contratti a progetto stipulati con un'associazione convenzionata con la ASL, e proseguita anche per un periodo successivo senza contratto formale. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di nullità dei quattro contratti a progetto intercorsi dal settembre 2006 al luglio 2010, sostenendo che essi simulassero un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno biologico da perdita del lavoro e al versamento dei contributi. In cassazione ha denunciato, con un motivo articolato, la violazione degli artt. 61, 62 e 69, comma 2, d.lgs. 276/2003, degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando: omessa pronuncia sulla dedotta erronea acquisizione e valutazione delle prove legali; omessa pronuncia sul periodo 14.7.2010-31.7.2012, durante il quale il rapporto sarebbe proseguito senza contratto; errata valorizzazione della sola prova testimoniale a fronte di documenti e attestazioni che, a suo dire, dimostravano la mancanza di autonomia e l'assoggettamento alle direttive della controparte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia sulla domanda di conversione del rapporto per il periodo successivo al 14.7.2010, osservando che tale domanda non era stata proposta in primo grado, mentre nel merito i giudici di appello avevano comunque esaminato l'intero periodo controverso e avevano negato la subordinazione. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei contratti a progetto come forma di collaborazione autonoma riconducibile a uno o più progetti specifici, e ha giudicato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre chiarito che non vi era violazione dell'art. 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c., poiché la doglianza investiva in realtà l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    la Corte distingue tra deduzione di nullità/omessa pronuncia e vizio motivazionale, ammettendo il sindacato di legittimità solo nei limiti consentiti

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    il lavoro a progetto è qualificato come forma particolare di lavoro autonomo, riconducibile a uno o più progetti specifici e gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo

  • art. 62 d.lgs. 276/2003

    richiamato insieme all'art. 61 e all'art. 69 nel quadro della disciplina del lavoro a progetto

  • art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003

    la conversione del rapporto è esclusa perché la relativa domanda non era stata proposta per il periodo successivo al 14.7.2010 nel giudizio di primo grado

  • art. 2697 c.c.

    vi è violazione solo se l'onere probatorio è stato attribuito a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione dell'esito della prova

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia violato la regola di valutazione prevista; non se si contesti il merito dell'apprezzamento probatorio

  • art. 244 c.p.c.

    il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute decisive sono riservati al giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la deduzione di omessa pronuncia è fondata solo se il giudice di merito abbia completamente omesso di decidere su un capo di domanda specificamente proposto; non ricorre se la questione non era stata introdotta in primo grado o se il tema è stato comunque esaminato.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice assegni a una prova un valore probatorio diverso da quello legalmente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante la legge imponga un diverso regime; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si ha soltanto se il giudice ripartisca l'onere della prova in modo erroneo tra le parti; se invece il giudice ritenga non raggiunta la prova da parte dell'onerato, la censura investe la valutazione del fatto e non la regola sull'onere probatorio.
  • Per distinguere lavoro subordinato e lavoro autonomo occorre guardare soprattutto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto e all'eventuale assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente, più che al nomen iuris o alla mera fissazione di un orario.
  • Il contratto di lavoro a progetto costituisce una particolare forma di lavoro autonomo, caratterizzata dalla gestione della prestazione da parte del collaboratore in funzione di uno o più progetti specifici e non dalla subordinazione al committente.
  • La valutazione delle prove e l'individuazione di quelle ritenute più attendibili sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in cassazione.
  • In presenza di c.d. doppia conforme, le censure di merito ex art. 360, n. 5, c.p.c. risultano ulteriormente circoscritte quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella valutazione dei fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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