Cassazione Civile, Ordinanza n. 01899/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice che, dipendente della società cedente, era stata trasferita alla società cessionaria in occasione della cessione di un ramo d'azienda. In un primo giudizio aveva già ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione, del demansionamento subito sia prima sia dopo il trasferimento e del diritto al risarcimento del danno nei confronti di entrambe le società; su tale vicenda si era formato giudicato. In un secondo giudizio, relativo al periodo successivo, era stato nuovamente accertato il perdurare del demansionamento e la responsabilità solidale delle due società. Nel presente terzo giudizio la lavoratrice aveva chiesto il risarcimento per la protrazione del demansionamento dal dicembre 2009 al 2013, con condanna solidale di cedente e cessionaria. La Corte d'appello aveva respinto gli appelli delle società, ritenendo operante il giudicato esterno, confermando la responsabilità solidale e liquidando il danno professionale e morale. La società cedente ricorreva per cassazione deducendo omessa pronuncia e violazione degli artt. 2112 e 1223 c.c., sostenendo di essere estranea al demansionamento successivo al 2009 e che la responsabilità dovesse gravare solo sulla cessionaria, anche per difetto di nesso causale con la mancata ottemperanza all'ordine di ripristino del rapporto. La società cessionaria proponeva ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia e violazione degli artt. 2112, 2126, 2103, 1406, 1410, 1266 e 1218 c.c., sostenendo che non potesse operare l'art. 2112 c.c. e che, essendo nulla la cessione del contratto per difetto di consenso, non dovesse essere affermata la sua responsabilità solidale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, ritenendo preclusa ogni diversa decisione dal giudicato esterno formatosi nel giudizio precedente, che aveva già accertato l'esistenza di due condotte autonome e concorrenti, entrambe causalmente rilevanti nel determinare l'unico danno da demansionamento, una imputabile alla cedente e l'altra alla cessionaria, con permanenza del comportamento illecito anche nel periodo successivo oggetto dell'ultimo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società cedente, rigettato il ricorso incidentale della società cessionaria e confermato la decisione di merito che aveva accertato la responsabilità solidale delle due società verso la lavoratrice per il demansionamento protrattosi nel tempo. Ha inoltre condannato entrambe le società, in solido, al rimborso delle spese di legittimità in favore della lavoratrice, con distrazione al difensore antistatario, e ha compensato le spese fra le due società. La ragione decisiva è stata l'efficacia preclusiva del giudicato esterno già formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, nel quale era stato accertato che la mancata adibizione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento derivava dal concorso di due condotte autonome e differenti, una della cedente e una della cessionaria. La Corte ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione, qui prospettati come omessa pronuncia e violazione di legge.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio laddove il motivo di appello sia stato espressamente esaminato o comunque il decisum sia precluso da giudicato esterno.
richiamato dalle parti in tema di trasferimento di ramo d'azienda; la Corte rileva che la disciplina della solidarietà ex art. 2112 non è dirimente quando sia già formato giudicato sulla invalidità della cessione e sulla responsabilità da condotta illecita perdurante.
richiamato per contestare il nesso causale tra condotta e danno; la Corte non accoglie la censura perché la responsabilità è già coperta da giudicato esterno.
richiamato come base del diritto del lavoratore alla corretta adibizione alle mansioni corrispondenti all'inquadramento, e quindi alla tutela del patrimonio professionale.
invocato dalla ricorrente incidentale per escludere la responsabilità; la censura è respinta/inammissibile perché assorbita dalla preclusione del giudicato e dal diverso accertamento di responsabilità.
richiamato dalla ricorrente incidentale sulla disciplina della cessione del contratto; la Corte lo considera non decisivo alla luce del giudicato e dell'accertata condotta illecita.
richiamato dalla ricorrente incidentale; non conduce a diversa soluzione per effetto del giudicato esterno.
richiamato dalla ricorrente incidentale, senza effetti sul decisum per la preclusione derivante dal giudicato.
richiamato per la responsabilità contrattuale; la Corte conferma la responsabilità solidale sulla base del giudicato e dell'inottemperanza perdurante.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale della fattispecie preclude il riesame della responsabilità e dei presupposti fattuali e giuridici anche in giudizi successivi relativi a periodi ulteriori, quando il rapporto abbia natura di durata e gli elementi essenziali restino invariati.
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se formato successivamente alla sentenza impugnata, poiché non costituisce un mero fatto ma un elemento assimilabile alla norma del caso concreto.
- Quando un unico danno da demansionamento deriva dal concorso di condotte autonome di più soggetti, la responsabilità può essere mantenuta in capo a entrambi se il precedente giudicato ha già accertato il contributo causale di ciascuno.
- La censura di omessa pronuncia non può essere accolta se la corte di merito ha comunque esaminato il motivo di appello oppure se il punto è definitivamente coperto da giudicato esterno.
- Nelle controversie da demansionamento, la tutela del patrimonio professionale del lavoratore può essere considerata autonoma rispetto a specifiche aspettative di carriera, e la liquidazione del danno può essere parametrata a criteri equitativi già ritenuti conformi dalla giurisprudenza di legittimità.
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