Cassazione Civile, Ordinanza n. 01940/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice un ulteriore importo di euro 46,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi, confermando per il resto la decisione del Tribunale. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione da parte della controricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo
in caso di estinzione può disporsi che nulla sia dovuto sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto nei soli casi di rigetto o inammissibilità, non anche in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del processo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma lo collega soltanto agli esiti di rigetto o inammissibilità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può statuire che nulla sia dovuto sulle spese processuali.
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