Cassazione Civile, Ordinanza n. 01895/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ex direttore sanitario aveva agito per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla cessazione anticipata del proprio incarico, avvenuta per effetto di una clausola contrattuale che prevedeva lo scioglimento automatico del rapporto in caso di nomina di un nuovo direttore generale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo nulla la clausola. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 3-bis d.lgs. n. 502/1992 in relazione all'art. 1419 c.c., sostenendo la legittimità dello spoils system per incarichi dirigenziali apicali e la validità della clausola per la natura fiduciaria dell'incarico; con il secondo e il terzo ha contestato il mancato riconoscimento della possibilità di recesso ad nutum e la liquidazione del danno, invocando l'art. 2237 c.c. e l'art. 3-bis, comma 8, d.lgs. n. 502/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che prevedeva la cessazione automatica del rapporto con il direttore sanitario al momento della nomina di un nuovo direttore generale, perché incompatibile con l'art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992, letto alla luce dell'art. 97 Cost. e della giurisprudenza costituzionale sul divieto di decadenza automatica per incarichi dirigenziali non apicali. Ha inoltre affermato che non trova applicazione l'art. 2237 c.c., siccome disciplina incompatibile con la normativa speciale. Conseguentemente ha confermato il diritto del resistente all'integrale risarcimento del danno e ha condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dando atto altresì dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per il quadro normativo del riordino del servizio sanitario, ma ritenuto non idoneo a legittimare clausole di cessazione automatica del rapporto.
art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992
Costituisce la norma speciale di riferimento: il contratto del direttore sanitario è regolato dal diritto privato ma, in assenza di disciplina regionale specifica, restano applicabili le norme imperative del codice civile compatibili con l'art. 97 Cost.; è incompatibile una clausola di scioglimento automatico del rapporto per nomina del nuovo direttore generale.
art. 1419 c.c.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla validità della clausola, ma non accolto, poiché la clausola è stata ritenuta nulla per contrasto con norme imperative.
art. 2119 c.c.
Richiamato come parametro della risoluzione anticipata solo in presenza di giusta causa; in mancanza, il rapporto non può cessare prima del termine minimo.
art. 2237 c.c.
Escluso come disciplina applicabile al rapporto del direttore sanitario, perché incompatibile con la normativa speciale del settore sanitario.
art. 384, u.c., c.p.c.
Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui faceva riferimento all'art. 2237 c.c.
art. 97 Cost.
È il parametro costituzionale decisivo: vieta meccanismi di decadenza automatica o revoca ad nutum per incarichi dirigenziali non apicali, perché lesivi del buon andamento, della continuità amministrativa e delle garanzie procedimentali.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese in base alla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie, la normativa speciale rinvia alla legislazione regionale solo nei limiti in cui questa risulti conforme ai principi costituzionali, in particolare all'art. 97 Cost.
- È nulla la clausola che preveda la cessazione automatica dell'incarico dirigenziale al mutare del direttore generale quando l'incarico non sia riconducibile a figure apicali la cui scelta dipenda in modo prevalente dall'adesione personale agli orientamenti dell'organo nominante.
- Lo scioglimento anticipato del rapporto dirigenziale sanitario richiede una causa giustificativa riferita al concreto svolgimento delle funzioni e non può essere disposto in modo automatico e svincolato da una valutazione procedimentale.
- In presenza di cessazione illegittima dell'incarico per clausola nulla, il dirigente ha diritto all'integrale risarcimento del danno, non al solo compenso per l'attività svolta o al rimborso spese ex art. 2237 c.c.
- La disciplina generale dell'art. 2237 c.c. non si applica quando sia incompatibile con la disciplina speciale del rapporto dirigenziale sanitario prevista dall'art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01899/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01902/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01909/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01934/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01940/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01948/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →