L.R. Calabria 14/2000
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Calabria per il 2000 e il triennio 2000/2002: stanzia fondi per numerosi settori (servizi generali, territorio, cultura, sociale, agricoltura, attività produttive, turismo, bilancio) e introduce varie modifiche normative e abrogazioni. Molte disposizioni valgono solo per l’esercizio 2000 o per periodi 2000-2002/2000-2001; alcune misure transitorie riguardano il 2000-2001 e cessano con successive leggi di settore.
Legge finanziaria regionale Calabria 2000
Legge finanziaria regionale Calabria 2000
Il provvedimento disciplina la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria. Contiene autorizzazioni di spesa per numerosi interventi settoriali, modifiche puntuali a leggi regionali previgenti, alcune norme transitorie e diverse abrogazioni.
Servizi generali e organizzazione istituzionale
La legge autorizza, per il solo esercizio 2000, finanziamenti per iniziative istituzionali e di garanzia democratica, tra cui:
- iniziativa legislativa popolare e referendum;
- garante dei diritti del cittadino;
- forme collaborative per gli organi di direzione politica;
- comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Sul piano organizzativo interviene su personale e assetto degli uffici regionali, prevedendo tra l’altro:
- equiparazione, per straordinario e indennità forfettizzata, del personale della Giunta in strutture ausiliarie dei Dipartimenti al personale disciplinato dalla l.r. n. 8/1997;
- possibilità per ciascun Dipartimento di avvalersi di una sola unità di personale di altre pubbliche amministrazioni;
- estensione agli Assessori di alcune previsioni già riferite al Vice Presidente;
- inserimento dei Presidenti dei Gruppi consiliari tra i destinatari di varie disposizioni su indennità e trattamento economico.
Vengono inoltre introdotte regole su rimborsi spese per il personale che risiede lontano dalla sede regionale, sull’indennità dei revisori supplenti, sull’utilizzo di dirigenti generali revocati, sul comando e sulla mobilità del personale, nonché sui collaboratori dei consiglieri e sulle strutture speciali. Alcune norme incidono anche sull’indennità e sul trattamento dei componenti della Giunta non consiglieri regionali, con disciplina di missioni, sospensione, pubblicità patrimoniale e aspettativa.
Territorio, ambiente, lavori pubblici e urbanistica
La Regione finanzia interventi per parchi, riserve naturali, polizia municipale, pulizia delle spiagge, protezione civile, autorità di bacino, trasferimenti di centri abitati, fondi per la montagna, bonifica, edilizia di culto e servizi religiosi, attivazione di progetti socialmente utili e sostegno all’occupazione.
Sono previsti anche:
- contributi ai comuni per la predisposizione di piani e strumenti urbanistici;
- fondi per forestazione e manutenzione del territorio, anche in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del 19 ottobre 1999;
- contributi straordinari ad alcuni comuni per opere puntuali o consolidamenti locali.
La disciplina sui trasporti locali viene profondamente riorganizzata: sono previsti contributi per il ripiano dei disavanzi 1997 e, in via residua, 1998-1999, criteri di erogazione trimestrale anticipata e forfetaria dal 1° gennaio 2000 fino all’attuazione della l.r. n. 23/1999, possibilità di anticipazioni, recupero di somme indebitamente erogate e abrogazione della l.r. n. 7/1982 a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Istruzione, cultura, tempo libero e turismo
La legge assegna numerosi contributi annuali per biblioteche, musei, istituti culturali, scuole di teatro, iniziative storiche, premi culturali, fondazioni, associazioni e manifestazioni culturali. Sono previsti anche fondi per:
- diritto allo studio scolastico e universitario;
- Università calabresi e progetti con università statali;
- gestione di castelli storici in diversi comuni;
- attività sportive, centri giovanili e sport per persone disabili.
In materia turistica vengono finanziate pro-loco, promozione turistica, turismo scolastico montano, formazione nel settore, trasporti aerei/ferroviari/su gomma/via mare per l’incentivazione dei flussi turistici e iniziative di valorizzazione territoriale. Sono inoltre previste disposizioni sui saldi, sulle autorizzazioni commerciali e su alcuni progetti promozionali specifici, anche per coprire vertenze pregresse.
Sicurezza sociale, sanità e welfare
La Regione finanzia il funzionamento della scuola autonoma di ostetricia, l’Istituto Zooprofilattico, la prevenzione del randagismo, il centro per l’autonomia del non vedente, l’ADMO, il Centro Trapianti Midollo Osseo, la protezione dei ciechi, interventi per la tubercolosi, il volontariato, i servizi socio-assistenziali, gli asili nido e misure per minori, maternità e soggetti disabili o affetti da patologie particolari.
La disciplina socio-assistenziale è rafforzata con un piano regionale annuale e con un vincolo di spesa complessivo per i servizi del settore; per alcune voci sono espressamente riservate somme per arretrati 1999 e per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nel settore sanitario si disciplina anche un meccanismo di anticipazione per il ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Locali relativi ai periodi 1994 e precedenti e 1995/1997, da porre a carico di successivi interventi statali, con iscrizione di somme massime nei bilanci 2000.
Agricoltura e sviluppo rurale
La legge contiene un ampio pacchetto di finanziamenti per divulgazione agricola, indennità compensativa, bonifica, organizzazioni professionali agricole, tutela del bergamotto, fondo calamità naturali, ARSSA, allevatori, risarcimento danni da fauna protetta, associazioni dei produttori, infrastrutture rurali, sperimentazione agricola, mutui agevolati, cooperazione agricola e ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.
È inoltre previsto:
- il contributo ordinario all’ARSSA, erogato in quattro rate uguali nel 2000, con quarta rata subordinata al conto consuntivo 1999;
- un regime di destinazione di somme già disponibili per interventi nel settore acquacoltura e pesca;
- la destinazione ai soli interventi agricoli di un fondo globale di investimento del bilancio pluriennale.
L’articolo di abrogazioni settoriali elimina dal 1° gennaio 2000 numerose leggi regionali previgenti in materia agricola, turistica e artigianale, salvando però obbligazioni pluriennali già perfezionate e contributi già concessi con impegni vincolanti al 31 dicembre 1999. Fino all’adozione di nuova normativa, alcune procedure e istituti delle leggi abrogate possono essere usati in via transitoria, se applicabili, con atto motivato della Giunta.
Attività produttive, commercio, artigianato e sviluppo economico
Sono previsti contributi e finanziamenti per:
- Fiera di Reggio Calabria e Terme Sibarite;
- sostegno alle imprese commerciali danneggiate da incendi o calamità nel 1999, con contributo straordinario fino al 10% del danno certificato;
- associazioni degli artigiani, consorzi fidi, artigianato artistico e tradizionale, imprese di servizi informatici e telematici su Internet;
- cooperazione e sportelli unici per le attività produttive;
- programmi di riqualificazione di attività commerciali e turistiche e aumento del capitale della CO.M.A.C. SRL.
La legge introduce anche la nozione di “impianti a struttura semplice” ai fini del procedimento tramite autocertificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per specifiche ipotesi di cessazione, riattivazione, ristrutturazione o ampliamento, nonché per impianti con registrazione EMAS.
Inoltre, la Regione preannuncia la futura costituzione di un’Agenzia regionale per lo sviluppo delle PMI, con concentrazione in essa delle partecipazioni in Fincalabra e BIC-Calabria.
Disposizioni economico-finanziarie, bilancio e transitorio
La legge definisce la copertura finanziaria complessiva delle nuove spese per il triennio 2000/2002, istituisce o alimenta fondi di riserva e fondi globali, e disciplina il rinvio a deliberazioni della Giunta per prelievi e iscrizioni in bilancio. Stabilisce inoltre che, per molte voci, la spesa è limitata all’esercizio 2000 o al triennio/biennio espressamente indicato.
Sul piano procedurale:
- le deliberazioni programmatiche su fondi pluriennali devono essere adottate su proposta dei dipartimenti competenti;
- le proposte di legge e di deliberazione programmatica richiedono il visto dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione;
- alcune spese sono subordinate all’accertamento e riscossione di entrate corrispondenti.
Abrogazioni, interpretazioni e norme finali
La legge contiene molte abrogazioni puntuali di commi di leggi regionali pregresse e un ampio articolo di abrogazione generale di leggi regionali, con effetti dal 1° gennaio 2000. Sono presenti anche norme interpretative su indennità, vitalizi e rapporti con i consiglieri regionali, oltre a disposizioni che limitano l’uso di alcune somme e stabiliscono condizioni di efficacia transitorie.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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