Cassazione Civile, Ordinanza n. 35815/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 2007, emesso in relazione al reddito di partecipazione derivante dalla sua quota del 52% in una s.r.l. a ristretta base partecipativa operante nel settore alberghiero. L'Ufficio aveva ritenuto incongrui i ricavi dichiarati dalla società, richiamando lo scostamento dagli studi di settore e l'antieconomicità della gestione, e aveva emesso anche un separato accertamento verso la società per Ires, Iva e Irap. Dopo il parziale accoglimento in primo grado e il rigetto degli appelli principali con accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia in secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 per asserita nullità dell'accertamento, proprio e presupposto, per violazione del contraddittorio preventivo; (2) violazione della medesima norma per non avere escluso che l'accertamento analitico-induttivo fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; (3) violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 per avere ritenuto legittimo un accertamento fondato sul mero scostamento tra ricavi dichiarati e studi di settore senza considerare la realtà economica del contribuente; (4) vizio motivazionale per l'omessa/insufficiente valutazione delle prove documentali che avrebbero dovuto incidere sulla rideterminazione dei ricavi sociali e, di riflesso, del reddito dei soci; (5) violazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. per aver desunto, su base presuntiva e per la sola ristretta base sociale, la percezione di utili extracontabili da parte dei soci, oltre a un ulteriore vizio motivazionale sul punto. Prima dell'esame dei motivi, il ricorrente ha però depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché, in prossimità dell'udienza, il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Cancelleria ha eseguito gli adempimenti di rito e la Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo e ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo, in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
"intende ora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c., rinunciare al suddetto ricorso"
La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata dal difensore munito di procura speciale e seguita dagli adempimenti di cancelleria, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per i motivi di ricorso denuncianti violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per i motivi di ricorso fondati sul vizio di motivazione.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e alla dedotta violazione del contraddittorio e dei presupposti probatori.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993
Norma invocata per contestare l'utilizzo dello scostamento dagli studi di settore quale base dell'accertamento senza adeguata considerazione della concreta realtà economica.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata per contestare la presunzione di utili extracontabili in capo al socio sulla base della ristretta base partecipativa.
artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'uso e la valutazione della prova presuntiva in ordine alla percezione di utili extracontabili.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente dichiarata dal difensore munito di procura speciale e formalizzata prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi.
- Quando il giudizio viene estinto per rinuncia del ricorrente, la Corte può regolare le spese in modo compensativo in considerazione dell'andamento processuale e della natura della decisione.
- In tema di impugnazioni tributarie relative a società a ristretta base partecipativa, le censure sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, sull'uso degli studi di settore e sulle presunzioni di utili extracontabili restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima dell'esame nel merito.
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