Cassazione Civile, Ordinanza n. 05073/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due iscrizioni di ipoteca effettuate dall’agente della riscossione, nel febbraio e marzo 2011, sugli unici due immobili di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. Tali ipoteche erano state poi dichiarate illegittime in un precedente giudizio, per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione. Sulla base di quell’illegittimità, il proprietario ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, quantificati in oltre un milione di euro. In cassazione ha dedotto, con tre motivi, la violazione dei principi sovranazionali e costituzionali di tutela del contribuente e del diritto di difesa, l’erronea esclusione della responsabilità della P.A. nonostante la lesione derivante dall’assenza di preavviso, la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c. e, infine, l’omessa pronuncia sulla prova del danno. La censura centrale sosteneva che la sola illegittimità dell’atto e la mancata comunicazione preventiva dovessero fondare la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione, perché al momento delle iscrizioni ipotecarie non esisteva ancora un obbligo positivo di preavviso introdotto solo dal d.l. n. 70 del 2011 e la giurisprudenza vigente all’epoca escludeva un analogo onere di preventiva comunicazione. La Corte ha quindi affermato che non era configurabile la colpa dell’ente, requisito necessario, insieme al dolo, per la responsabilità aquiliana della P.A.; la mera illegittimità dell’atto non basta a fondare il risarcimento. Conseguentemente è rimasto assorbito il terzo motivo sull’omessa pronuncia in tema di danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina l’iscrizione di ipoteca da parte dell’agente della riscossione, atto generatore della pretesa risarcitoria nel caso concreto.
art. 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione viene ricondotta dalla Corte al paradigma della responsabilità extracontrattuale.
è la norma di riferimento per l’illecito aquiliano; l’illegittimità del provvedimento non basta da sola, occorrendo anche danno ingiusto, nesso causale e colpa o dolo della P.A.
art. 1176, secondo comma, c.c.
invocato dal ricorrente come parametro di diligenza qualificata; la Corte conferma che, in concreto, la condotta dell’agente non è stata colposa alla luce della disciplina e della giurisprudenza vigenti all’epoca.
il terzo motivo lamentava omessa pronuncia sul danno, ma tale profilo è stato assorbito dal rigetto del ricorso per insussistenza dell’an debeatur.
art. 41 CDFUE
richiamato dal ricorrente in combinazione con le garanzie di tutela del contribuente e del diritto di difesa.
art. 47 CDFUE
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 48 CDFUE
richiamato dal ricorrente quale parametro sovranazionale di garanzia.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa nel procedimento e nel giudizio.
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di buona amministrazione e imparzialità della P.A.
art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente come norma dello statuto del contribuente posta a tutela delle garanzie procedimentali.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente come espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte richiama la giurisprudenza che, all’epoca dei fatti, escludeva la necessità di una preventiva intimazione di pagamento in fattispecie analoghe.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il presupposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione per atti illegittimi si inquadra nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; non basta l’illegittimità dell’atto, ma occorre accertare danno, ingiustizia del danno, nesso causale e, soprattutto, colpa o dolo dell’amministrazione.
- Nel valutare la colpa della P.A. o dell’agente della riscossione bisogna avere riguardo al momento in cui l’atto è stato compiuto e al quadro normativo e giurisprudenziale allora vigente; non può pretendersi responsabilità per la violazione di un obbligo che, a quel tempo, non era ancora positivamente imposto o non era ancora pacificamente affermato.
- L’adozione di un provvedimento poi annullato o dichiarato illegittimo non genera automaticamente il diritto al risarcimento: la responsabilità aquiliana della P.A. richiede una più penetrante verifica della colpevolezza della condotta amministrativa.
- Quando il motivo di ricorso si limita a reiterare doglianze di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie sul requisito soggettivo della responsabilità, la censura non è idonea a scardinare la decisione.
- Se il rigetto della domanda risarcitoria dipende dall’assenza dell’an debeatur, resta assorbita ogni ulteriore questione sulla quantificazione del danno o sull’omessa pronuncia relativa ad esso.
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