Cassazione Civile, Ordinanza n. 41374/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate impugnava in giudizio una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, irrogata il 16 aprile 2015 per lo svolgimento di attività extralavorativa retribuita senza autorizzazione, riferita a fatti verificatisi nel periodo 2009/2012. In primo grado il tribunale aveva ritenuto tardiva la contestazione disciplinare; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'amministrazione ritenendo tempestivo l'avvio del procedimento perché la notizia dell'infrazione era pervenuta all'ufficio competente solo il 29 dicembre 2014, e aveva anche ritenuto proporzionata la sanzione per la gravità della violazione del rapporto fiduciario. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dei doveri di correttezza e buona fede e degli artt. 55 e 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che i fatti erano già conoscibili o noti all'amministrazione da anni e che la contestazione doveva considerarsi tardiva; con il secondo lamentava nullità della sentenza e motivazione apparente, oltre a violazione delle norme sul procedimento disciplinare e del CCNL, per l'omessa valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione sulla tempestività del procedimento disciplinare perché, nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine decorre dal momento in cui l'ufficio disciplinare competente acquisisce una notizia dell'infrazione sufficientemente specifica, non dalla mera astratta conoscibilità dei fatti né dalla loro commissione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva motivato in modo solo apodittico sulla proporzionalità della sospensione di sei mesi, senza confrontarsi con la scala sanzionatoria collettiva, con la gravità concreta dell'illecito e con gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il dovere di correttezza e buona fede del datore di lavoro nella tempestiva contestazione disciplinare; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per sovvertire la disciplina speciale del pubblico impiego contrattualizzato sulla decorrenza dei termini disciplinari.
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza; la Corte ribadisce che, nel pubblico impiego, la tempestività si valuta secondo la disciplina legale speciale dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001.
norma applicabile al procedimento disciplinare per effetto della riforma del d.lgs. 150/2009; la Corte la richiama come quadro generale del potere disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
stabilisce forme e termini del procedimento disciplinare; il dies a quo decorre dalla ricezione degli atti o dal momento in cui l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente specifica, non dalla mera conoscibilità astratta dei fatti.
il precedente rinvio contenuto nell'art. 55 è stato eliminato dalla riforma; la disciplina applicabile è quella speciale del d.lgs. 165/2001 come modificato.
usati come base dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità permane in caso di assoluta omissione o mera apparenza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza motivata in modo apparente; la Corte accoglie la censura sul punto della proporzionalità.
fondamento del canone di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità dell'infrazione; deve essere valutato anche dal giudice nel controllo di legittimità della sanzione.
utilizzato per confermare la sentenza impugnata sul punto della tempestività con diversa motivazione.
art. 97 Cost.
richiamato per sottolineare che la certezza dei termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego tutela il buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 3 Cost.
richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come fondamento dei principi di ragionevolezza e uguaglianza che impongono la graduazione proporzionata della sanzione disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 67 CCNL comparto Agenzie Fiscali
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione; la Corte rileva che la motivazione d'appello non ha verificato la coerenza della sanzione con la scala disciplinare collettiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la tempestività dell'azione disciplinare va verificata secondo la disciplina speciale degli artt. 55 e 55-bis d.lgs. 165/2001: il termine decorre quando l'ufficio competente acquisisce una notizia dell'infrazione sufficientemente specifica per avviare il procedimento, non dalla mera commissione del fatto né dalla sua astratta conoscibilità.
- La mera possibilità che l'amministrazione potesse conoscere prima l'illecito non è sufficiente a rendere tardiva la contestazione disciplinare, se l'ufficio competente ha ricevuto solo in un momento successivo una notizia utile e adeguata ad attivare il procedimento.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il principio di affidamento incolpevole non può essere invocato per legittimare la condotta vietata, perché il potere disciplinare dell'amministrazione è doveroso e non discrezionale; l'inerzia rileva solo come possibile decadenza per superamento dei termini di legge.
- Il giudice che controlla una sanzione disciplinare deve motivare in modo effettivo e non apparente sulla proporzionalità tra addebito e sanzione, considerando sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi della condotta e la scala sanzionatoria collettiva o legale applicabile.
- Una motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente la gravità della violazione, senza confronto con la disciplina contrattuale e con le circostanze concrete, integra vizio di motivazione apparente censurabile in cassazione.
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