Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3258/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto (05/04/2022) contestando principalmente: (1) l'erronea applicazione della "sanatoria" urbanistica (artt. 36 e 45 d.P.R. n.380/2001) ai reati paesaggistici e la mancata verifica della "doppia conformità" e del parere dell'ente preposto; (2) la mancata valutazione della conformità alle norme urbanistiche (in particolare delle distanze ex art.9 D.M. 24/4/1968 n.1444) e la rilevanza di difformità quali volumetrie abitative non riconducibili ad interventi minori; (3) la presunta illegittima applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per il capo B), con critica alla motivazione del Tribunale e alla qualificazione di alcune opere (es. muro di contenimento) che, secondo il ricorrente, avrebbero richiesto progetto e professionalità specifica (richiamando R.D. 274/1929 e l.1082/1971).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondati i motivi relativi ai reati indicati al capo A) (urbanistico e paesaggistico) perché il Tribunale non ha compiuto le verifiche necessarie sull'efficacia del permesso in sanatoria (mancata valutazione della doppia conformità e dell'autorizzazione paesaggistica nei termini di legge) e sull'eventuale incompatibilità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica con l'aumento di volumi. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello (con rimessione della liquidazione delle spese per il grado di legittimità). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto; il motivo relativo all'art. 131-bis (capo B) è stato ritenuto inammissibile perché la parte civile non ha contestato l'omessa decisione sulla domanda civile e dunque non aveva interesse ad impugnare soltanto l'applicazione della causa di non punibilità. Nei confronti di Federico Nava Gori la Corte ha rilevato che non essendo stato impugnato, non spettava adottare provvedimenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36

    La 'sanatoria' tramite accertamento di conformità estingue i reati urbanistici solo se ricorre la 'doppia conformità' delle opere rispetto alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; effetti estintivi non possono essere riconosciuti senza verifica concreta di tale requisito.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44

    Norma penale che sanziona gli abusi edilizi: la sanatoria prevista dagli artt. 36 e 45 può estinguere tale reato solo se correttamente applicata secondo i presupposti normativi (doppia conformità).

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45

    Riguarda gli effetti di titoli autorizzativi e condoni; va valutata congiuntamente ad art.36 nella verifica dell'efficacia estintiva della sanatoria.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146

    L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire; la sua assenza o rilascio non conformemente ai limiti di legge impedisce che il permesso in sanatoria produca effetti estintivi per le opere in area vincolata.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167 (commi 4 e 5)

    Individua i casi tassativi nei quali l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata anche in sanatoria per abusi minori; fuori da tali ipotesi il rilascio postumo non può regolarizzare opere che hanno modificato volumi o superfici.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181

    Norma penale sui reati paesaggistici; la disciplina differisce da quella urbanistica e la sanatoria urbanistica non estingue i reati paesaggistici salvo i casi previsti specificamente dal d.lgs. 42/2004.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 182

    Collega l'accertamento di compatibilità paesaggistica e i limiti al rilascio successivo di autorizzazioni per opere che hanno creato nuove superfici o volumi; impedisce l'accertamento quando si è già realizzato aumento di volumi.

  • D.M. 24 aprile 1968, n. 1444, art. 9

    Disciplina le distanze nelle opere edilizie; la conformità alle distanze è elemento da valutare ai fini della legittimità urbanistica e dell'eventuale sanatoria.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; è istituto sostanziale la cui applicazione comporta specifici effetti di giudicato (iscrizione nel casellario) e non elimina l'offensività del fatto ma recede l'esigenza punitiva; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo quando la parte civile non aveva dedotto interesse a far decidere la domanda civile.

  • Codice di procedura penale, art. 651-bis

    Attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza di proscioglimento ex art.131-bis in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua illiceità ai fini civili; modellato sull'efficacia tipica delle condanne.

  • Codice di procedura penale, art. 479

    Richiamato nella impugnazione rispetto a vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • R.D. 10 febbraio 1929, n. 274

    Norme tecniche/edilizie storiche citate dal ricorrente per sostenere che certe opere (es. muro di fabbrica) richiedono progettazione e intervento di professionista; la sentenza richiama l'esigenza di corretta qualificazione tecnica delle opere.

  • Legge 6 dicembre 1971, n. 1082

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina edilizia e progettuale per specifiche opere (es. muri di fabbrica); la Corte osserva che la qualificazione dell'opera rileva ai fini della valutazione della offensività e della punibilità.

Massime di principio

  • La sanatoria urbanistica (art.36 D.P.R. 380/2001) estingue reati urbanistici solo se è verificata la 'doppia conformità' (al momento della realizzazione e al momento della domanda); senza tale verifica la sanatoria non può essere ritenuta efficace.
  • L'autorizzazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) è presupposto autonomo e il rilascio postumo fuori dai casi tassativi di abusi minori non può regolarizzare opere che hanno aumentato volumi o superfici; pertanto non si può confondere il permesso in sanatoria con la sanatoria paesaggistica.
  • Quando l'opera ha determinato nuova volumetria o aumento di superfici utili, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è ammissibile e la regolarizzazione amministrativa non estingue automaticamente il reato paesaggistico.
  • Nei procedimenti penali con effetti civili, l'omessa decisione sulla domanda di restituzioni o risarcimento può essere rilevante separatamente dall'eventuale proscioglimento per particolare tenuità (art.131-bis); la parte civile deve dedurre e motivare l'interesse a far decidere la domanda civile per contestare omissioni in tal senso.
  • In situazioni analoghe il giudice deve compiere verifiche concrete e motivate sull'efficacia dei titoli abilitativi e sui requisiti tecnici/urbanistici (distanze, qualificazione dell'opera, presenza di pareri dell'ente competente) prima di dichiarare l'estinzione del reato o la non punibilità.
  • Se la decisione penale incide sugli effetti civili e le verifiche amministrative risultano incomplete o contrastanti, è possibile il rinvio al giudice civile per il disbrigo degli effetti civili e la liquidazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.