Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata rapina aggravata dalla consumazione in luogo di privata dimora. Deduceva violazione di legge (art. 628, comma 3‑bis, c.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il ristorante non poteva considerarsi "luogo di privata dimora" e chiedendo l'eliminazione dell'aggravante. Tale richiesta era stata presentata con le conclusioni scritte depositate ai sensi delle norme emergenziali (art. 23-bis comma 2 e art. 23 comma 8 D.L. 137/2020); l'avvocato lamentava che, eliminata l'aggravante, il reato sarebbe prescritto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la richiesta di eliminazione dell'aggravante fosse stata proposta tardivamente (solo nelle conclusioni scritte e non nei motivi di appello) e quindi inammissibile, posto che l'eliminazione di un'aggravante non è equivalenti a questione di qualificazione giuridica rilevabile d'ufficio. Pur richiamando la giurisprudenza che valorizza le conclusioni scritte nella fase emergenziale, la Corte ha osservato che in questo caso le conclusioni erano state allegate e valutate ma il motivo era comunque tardivo, esonerando così la Corte territoriale dall'obbligo di accoglierlo. Per effetto di quanto sopra il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La norma valorizza l'aggravante per la consumazione in luogo di privata dimora; la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa all'aggravante debba essere proposta tempestivamente e non sia rilevabile d'ufficio
D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8; art. 23-bis, comma 2
Disposizioni emergenziali che hanno ammesso il contraddittorio scritto e le conclusioni depositate; la Corte riconosce la rilevanza delle conclusioni scritte ma distingue tra loro ammissibilità e tardività rispetto ai motivi di impugnazione
art. 178 c.p.p.
Norma sulle nullità generali; la Corte richiama la giurisprudenza che può qualificare come nullità l'omessa allegazione o valutazione delle conclusioni scritte, ma nel caso concreto le conclusioni erano state allegate e dunque non sussisteva tale nullità
art. 616 c.p.p.
Regola la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone il ricorso, applicata qui al ricorrente
Massime di principio
- Una richiesta di eliminazione di un'aggravante deve essere proposta tempestivamente nei motivi di impugnazione; se sollevata tardivamente (ad es. solo nelle conclusioni scritte) può essere dichiarata inammissibile.
- L'eliminazione di un'aggravante, non essendo mera qualificazione giuridica automatica, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e richiede che la parte la deduca nei termini processuali pertinenti.
- Le conclusioni scritte ammesse per il periodo emergenziale (D.L. 137/2020) devono comunque essere effettivamente allegate e annotate nel fascicolo: la mancata allegazione può integrare nullità, mentre la presentazione tardiva può renderle inammissibili.
- Quando la remissione o eliminazione di un'aggravante incide sulla prescrizione del reato, il difensore deve anticipare e formalizzare la questione in modo tempestivo affinché la stessa possa essere valutata dai giudici.
- In sede di impugnazione è cruciale curare la tempestività e la forma delle eccezioni processuali: problemi procedurali di ammissibilità possono far decadere questioni sostanziali rilevanti per l'esito del giudizio.
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