Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per ricettazione di un assegno in bianco e disponeva il risarcimento alle parti civili. Il ricorrente contestava: a) carenza e illogicita della motivazione in relazione alla provenienza del titolo (assegno appartenente al fratello, senza denuncia di furto/smarrimento); b) mancanza del dolo della ricettazione e violazione degli articoli 648 e 43 c.p.; c) mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; d) assenza di motivazione sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche; e) illegittima condanna al risarcimento in favore delle parti civili non essendo esse titolari del conto su cui era tratto l'assegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e il terzo come generico, rilevando che i giudici di merito avevano dato motivazione congrua: l'assegno era ritenuto di provenienza delittuosa e l'imputato non aveva fornito spiegazioni, per cui la consapevolezza poteva essere desunta anche dal silenzio e dalla natura del titolo. Ha invece accolto parzialmente il ricorso: il quarto motivo (mancata motivazione sulle attenuanti generiche) e il quinto (insufficiente motivazione sul nesso causale per il risarcimento alle parti civili) sono stati ritenuti fondati. Poiche nel frattempo il reato di ricettazione si era estinto per prescrizione, la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, la Corte ha annullato la pronuncia e disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinche verifichi l'eventuale sussistenza del danno risarcibile e provveda alla liquidazione; le spese saranno decise all'esito del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferito al reato di ricettazione: la Corte ritiene che la prova della provenienza delittuosa del titolo sia stata fornita in base agli elementi di merito e al silenzio dell'imputato; l'articolo imposta l'accertamento del possesso di cose provenienti da un delitto
art. 43 cod. pen.
Richiamato in relazione all'accertamento del dolo: la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della provenienza illecita possa desumersi dalle circostanze, dal comportamento dell'imputato e dalla natura esclusiva del possesso del titolo da parte del legittimo titolare
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che non ha riconosciuto l'attenuante, sia per l'elevato potenziale pregiudizio derivante dalla ricettazione di un assegno in bianco, sia perche lo stesso fatto era gia stato valutato ai fini di altra attenuante speciale
Giurisprudenza di legittimita (Sez. II, sent. n. 23046 del 14/05/2010, Rv. 247294-01)
Principio sulla responsabilita civile per danno da reato: essa comprende anche i danni mediati e indiretti che costituiscano effetto normale dell'illecito secondo il criterio della regolarita causale; tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di causalita tra ricettazione e danno vantato dalle parti civili
Principio relativo alla prescrizione del reato
La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali, salvo che permangano questioni civili da rimettere al giudice civile competente
Massime di principio
- La mera parentela tra possessore del titolo e imputato non esclude automaticamente la provenienza illecita: il giudice valuta le circostanze e l'eventuale mancanza di denunce o la convivenza devono essere provate per essere decisivi
- Il silenzio dell'imputato e l'assenza di una giustificazione plausibile sulla provenienza di un bene possono essere interpretati, in linea con la giurisprudenza consolidata, come indizio di consapevolezza della provenienza illecita
- Quando il giudice di merito riconosce il diritto al risarcimento alle parti civili in conseguenza di un reato, deve fornire motivazione specifica e rafforzata sul nesso causale tra il reato (anche se qualificato come ricettazione) e il danno allegato dalle vittime
- La mancata motivazione sulla concessione o negazione delle attenuanti generiche e' vizio rilevante che puo' condurre all'annullamento della sentenza; il giudice di legittimita controlla che le decisioni sulle attenuanti siano adeguatamente motivate
- La prescrizione, se sopravvenuta, estingue l'azione penale e comporta l'annullamento degli effetti penali della sentenza; non impedisce pero' eventualmente la valutazione e la liquidazione delle responsabilita e dei danni in sede civile, se ancora perseguibili
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