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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per concorso nel reato di riciclaggio di un'autovettura Lancia Y provento di furto. Il ricorrente deduceva: carenza di prova sul possesso del veicolo (sequestrato mentre era guidato dal cognato); vizio di motivazione perché l'accusa si sarebbe fondata solo sulla partecipazione alle trattative di acquisto; inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee della sorella Luisa (contra alios); e mancato riconoscimento della fattispecie di ricettazione anziché riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: risulta provato che Sturace contattò Palladino per l'acquisto, formalizzò il passaggio di proprietà a favore della sorella ed era l'unico in grado di apporre targhe e numero di telaio sul veicolo provento di furto. I giudici hanno considerato decisive le dichiarazioni del testimone Palladino (che confermò di essere stato contattato da Sturace) e non quelle spontanee della sorella; hanno inoltre respinto la richiesta di riqualificazione in ricettazione, ritenendo sussistente il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la norma in relazione alla modalità di contestazione della condotta (partecipazione alle trattative). La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse adeguata e che gli elementi di fatto (contatti con il venditore, passaggio di proprietà fittizio) superassero una valutazione limitata alle sole trattative.

  • art. 494 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che le dichiarazioni spontanee possono avere utilizzazione, in particolare nei confronti di terzi in sede di procedimento cautelare; tuttavia nel caso concreto la condanna non si è fondata su quelle dichiarazioni ma sulla testimonianza di terzi e sugli elementi materiali.

  • art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen.

    La norma nega valore probatorio alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti; la Corte chiarisce che tale regola attiene al giudizio di responsabilità e non al piano indiziario del procedimento cautelare, e comunque nel caso concreto non è stata la base unica della decisione.

  • art. 648 c.p.

    Riferita alla ricettazione. La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione nel reato di ricettazione ritenendo che gli elementi provassero operazioni volte a ostacolare l'origine furtiva del bene, dunque operazioni tipiche del reato di riciclaggio.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio. La sentenza conferma la qualificazione come riciclaggio: Sturace ha procurato e acquistato un veicolo da intestare alla sorella per dissimulare la provenienza illecita dell'auto rubata, contribuendo così alle operazioni di riciclaggio.

Massime di principio

  • La titolarità formale del veicolo (intestazione a un familiare) non esclude la responsabilità se emergono elementi concreti che provano che un soggetto ha organizzato o posto in essere operazioni per occultare la provenienza illecita.
  • Contatti, trattative e l'effettiva disponibilità o gestione del mezzo possono costituire prova sufficiente di partecipazione al riciclaggio anche se il possesso materiale al momento del sequestro è attribuibile ad un'altra persona (es. congiunto o conducente diverso).
  • Le dichiarazioni spontanee di terzi hanno limiti di utilizzabilità; tuttavia la presenza di testimonianze indipendenti e riscontri oggettivi può sostituirle e consolidare la prova.
  • La valutazione tra ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) dipende dalla tipologia di atti: la mera detenzione o acquisto di un bene rubato può configurare ricettazione, mentre l'organizzazione di operazioni dirette a ostacolare l'origine illecita (intestazioni fittizie, riapposizione di segni identificativi su altro veicolo, ecc.) è caratteristica del riciclaggio.
  • In impugnazione il ricorso è destituito di fondamento se non si confronta specificamente con la motivazione dei giudici di merito; le censure generiche sono inammissibili.

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