Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per concorso nel reato di riciclaggio di un'autovettura Lancia Y provento di furto. Il ricorrente deduceva: carenza di prova sul possesso del veicolo (sequestrato mentre era guidato dal cognato); vizio di motivazione perché l'accusa si sarebbe fondata solo sulla partecipazione alle trattative di acquisto; inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee della sorella Luisa (contra alios); e mancato riconoscimento della fattispecie di ricettazione anziché riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: risulta provato che Sturace contattò Palladino per l'acquisto, formalizzò il passaggio di proprietà a favore della sorella ed era l'unico in grado di apporre targhe e numero di telaio sul veicolo provento di furto. I giudici hanno considerato decisive le dichiarazioni del testimone Palladino (che confermò di essere stato contattato da Sturace) e non quelle spontanee della sorella; hanno inoltre respinto la richiesta di riqualificazione in ricettazione, ritenendo sussistente il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava la norma in relazione alla modalità di contestazione della condotta (partecipazione alle trattative). La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse adeguata e che gli elementi di fatto (contatti con il venditore, passaggio di proprietà fittizio) superassero una valutazione limitata alle sole trattative.
art. 494 cod. proc. pen.
La Corte osserva che le dichiarazioni spontanee possono avere utilizzazione, in particolare nei confronti di terzi in sede di procedimento cautelare; tuttavia nel caso concreto la condanna non si è fondata su quelle dichiarazioni ma sulla testimonianza di terzi e sugli elementi materiali.
art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen.
La norma nega valore probatorio alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti; la Corte chiarisce che tale regola attiene al giudizio di responsabilità e non al piano indiziario del procedimento cautelare, e comunque nel caso concreto non è stata la base unica della decisione.
art. 648 c.p.
Riferita alla ricettazione. La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione nel reato di ricettazione ritenendo che gli elementi provassero operazioni volte a ostacolare l'origine furtiva del bene, dunque operazioni tipiche del reato di riciclaggio.
art. 648-bis c.p.
Norma sul riciclaggio. La sentenza conferma la qualificazione come riciclaggio: Sturace ha procurato e acquistato un veicolo da intestare alla sorella per dissimulare la provenienza illecita dell'auto rubata, contribuendo così alle operazioni di riciclaggio.
Massime di principio
- La titolarità formale del veicolo (intestazione a un familiare) non esclude la responsabilità se emergono elementi concreti che provano che un soggetto ha organizzato o posto in essere operazioni per occultare la provenienza illecita.
- Contatti, trattative e l'effettiva disponibilità o gestione del mezzo possono costituire prova sufficiente di partecipazione al riciclaggio anche se il possesso materiale al momento del sequestro è attribuibile ad un'altra persona (es. congiunto o conducente diverso).
- Le dichiarazioni spontanee di terzi hanno limiti di utilizzabilità; tuttavia la presenza di testimonianze indipendenti e riscontri oggettivi può sostituirle e consolidare la prova.
- La valutazione tra ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) dipende dalla tipologia di atti: la mera detenzione o acquisto di un bene rubato può configurare ricettazione, mentre l'organizzazione di operazioni dirette a ostacolare l'origine illecita (intestazioni fittizie, riapposizione di segni identificativi su altro veicolo, ecc.) è caratteristica del riciclaggio.
- In impugnazione il ricorso è destituito di fondamento se non si confronta specificamente con la motivazione dei giudici di merito; le censure generiche sono inammissibili.
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