Cassazione Civile, Ordinanza n. 20092/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La candidata aveva partecipato e vinto un concorso per dirigente presso una azienda sanitaria locale; la graduatoria era stata approvata nel 2006 ma l'assunzione era avvenuta solo nell'aprile 2012. Nei giudizi di merito le era stato riconosciuto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite, ma solo dalla messa in mora della ASL, intervenuta nel dicembre 2011 tramite offerta della prestazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c., sostenendo che dall'approvazione della graduatoria sarebbe sorto automaticamente il diritto all'assunzione e il correlato obbligo della pubblica amministrazione di adempiere; ha inoltre affermato che il bando di concorso e l'approvazione della graduatoria avrebbero integrato una proposta di lavoro accettata con la partecipazione al concorso, con conseguente negozio irrevocabile e insussistenza della necessità di una diffida o messa in mora, dovendosi far decorrere l'assunzione e il risarcimento fin dall'approvazione della graduatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto, in linea generale, che dalla vittoria di un concorso deriva il diritto all'assunzione nei termini previsti dal bando o comunque congrui, ma ha escluso che dall'approvazione della graduatoria discenda automaticamente la costituzione del rapporto di lavoro. Ha affermato che l'assunzione va normalmente regolata mediante contratto, sicché esiste uno spazio temporale successivo alle operazioni concorsuali per procedere all'assunzione. Solo in un'ipotesi eccezionale il rapporto potrebbe dirsi costituito sulla sola base della graduatoria, ma ciò richiede prova specifica, in particolare del contenuto del bando e della decorrenza immediata degli effetti, prova che nel caso non era stata fornita. In assenza di un termine fissato dal bando o comunque stabilito, il risarcimento del danno per ritardata assunzione presuppone la costituzione in mora della parte tenuta a stipulare il contratto, mediante intimazione nelle forme rilevanti per la mora del creditore e del debitore. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
richiamati dalla ricorrente in tema di mora e conseguenze del ritardo nell'adempimento
richiamati dalla ricorrente in tema di mora e conseguenze del ritardo nell'adempimento
richiamati dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento della P.A.
richiamati dalla ricorrente per sostenere la configurazione di un negozio/accordo derivante dal concorso
richiamati dalla ricorrente per affermare l'avvenuta conclusione del contratto mediante bando e partecipazione
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'irrevocabilità della proposta
richiamati dalla ricorrente in relazione all'offerta al pubblico tramite bando di concorso
richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto di lavoro derivante dall'assunzione
art. 35, co. 1, d. lgs. 165/2001
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni è regolata mediante contratto, con spazio temporale successivo alle operazioni concorsuali
in assenza di termine fissato dal bando o altrimenti stabilito, rileva la regola sull'esigibilità della prestazione
richiamato per la mora del creditore nelle forme dell'intimazione
richiamato per la mora del debitore conseguente all'intimazione ad adempiere o ricevere la prestazione
richiamato per l'ipotesi di mora ex re quando vi sia un termine
richiamato per il criterio del danno risarcibile da ritardo colpevole
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Dalla vittoria di un concorso pubblico deriva, in linea generale, il diritto all'assunzione del vincitore, ma tale diritto va esercitato nei termini previsti dal bando o comunque in un tempo congruo rispetto alla vicenda concreta.
- L'approvazione della graduatoria non determina automaticamente la costituzione del rapporto di lavoro: l'assunzione presso la pubblica amministrazione è normalmente rimessa a un successivo contratto, sicché sussiste un margine temporale fisiologico tra conclusione del concorso e stipula.
- Il rapporto di lavoro può ritenersi costituito sulla sola base della graduatoria solo in ipotesi eccezionali, che devono essere specificamente provate, in particolare dimostrando che il bando contenga l'intera disciplina del rapporto e preveda l'efficacia immediata degli effetti.
- In mancanza di un termine di assunzione stabilito dal bando o altrimenti fissato, il risarcimento del danno da ritardata assunzione presuppone la messa in mora della parte tenuta a stipulare il contratto, mediante intimazione valida secondo le regole sulla mora del creditore o del debitore.
- Il danno da ritardo risarcibile coincide con il ritardo colpevole che si produce in presenza di mora; se un termine è fissato, la mora può operare ex re, altrimenti occorre l'intimazione ad adempiere o a ricevere la prestazione.
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