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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25746/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un'avvocata contributi e sanzioni sulla base del reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2011, ritenendo dovuta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. In primo e secondo grado la questione ha riguardato: la legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata nonostante il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa forense; la natura abituale o occasionale dell'attività professionale; la decorrenza della prescrizione; la qualificazione dell'omissione come evasione contributiva; e il calcolo della contribuzione oltre la soglia di esenzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulla previdenza forense, sostenendosi che il solo contributo integrativo fosse sufficiente a escludere l'iscrizione e che mancasse l'abitualità; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, censurando l'assunto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR integrasse dolo; 3) errata applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione anziché dell'omissione contributiva, per difetto di dolo; 4) errata applicazione della contribuzione anche sotto la soglia di esenzione di euro 5.000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il professionista non iscritto alla cassa e non tenuto al contributo soggettivo deve iscriversi alla Gestione separata, in ossequio alla funzione universalistica della tutela previdenziale; ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività professionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui il contributo è legalmente dovuto e non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, e che non esiste automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e dolo impeditivo della prescrizione: il dolo va accertato in concreto dal giudice di merito. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per i necessari ulteriori accertamenti sul profilo prescrizionale e sugli effetti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    La disposizione va letta nel senso che, per il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in funzione della copertura previdenziale universale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Ha inciso sull'interpretazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non iscritti a cassa di categoria.

  • artt. 3 e 8, D.Lgs. 103/1996

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'assetto previdenziale di categoria, ma ritenuti non decisivi rispetto alla disciplina della Gestione separata.

  • art. 22, commi 1 e 3, L. 576/1980

    Richiamato nel ricorso per sostenere che la contribuzione alla Cassa forense avrebbe già dato copertura previdenziale, ma la Corte esclude che il solo contributo integrativo basti a tale fine.

  • art. 6 D.M. 281/1996

    Norma invocata nel ricorso in relazione alla posizione previdenziale forense.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    Richiamato sul profilo contributivo e della soglia di esenzione; i motivi relativi sono stati assorbiti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione dell'onere della prova sul carattere abituale dell'attività, poiché il giudice di merito ha accertato tale abitualità sulla base di elementi concreti.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    Richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 2935 c.c.

    Non è corretta la decorrenza della prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; il termine decorre dal momento in cui il contributo è dovuto per legge.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per dolo richiede un accertamento in concreto dell'occultamento doloso del debito, non potendo presumersi dalla sola omissione del quadro RR.

  • art. 55 R.D.L. 1827/1935

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione.

  • artt. 1 e ss. D.Lgs. 462/1997

    Richiamati nel motivo relativo alla prescrizione e ai profili sanzionatori.

  • art. 3 D.M. 282/1995

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli adempimenti dichiarativi.

  • art. 17 D.P.R. 435/2001

    Richiamato nel motivo sulla decorrenza del termine di prescrizione.

  • art. 116, comma 8, L. 388/2000

    Richiamato per contestare l'applicazione del regime dell'evasione contributiva anziché dell'omissione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sull'applicazione del regime sanzionatorio.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    Richiamato nel motivo relativo alla soglia di esenzione di euro 5.000.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo ma non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, poiché il sistema previdenziale va interpretato in senso universalistico e complementare, non alternativo, rispetto alla previdenza categoriale.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il solo contributo integrativo versato alla cassa professionale non è sufficiente a costituire una posizione previdenziale idonea a escludere la contribuzione alla gestione pubblica.
  • L'accertamento dell'abitualità dell'esercizio professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il contributo è legalmente dovuto, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che è solo dichiarazione di scienza.
  • Non esiste automatismo tra mancata compilazione di un quadro dichiarativo e dolo di occultamento del debito contributivo: per la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. occorre un accertamento specifico e concreto dell'elemento soggettivo.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione sulla prescrizione su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve attaccarle tutte; tuttavia, l'accoglimento di una censura che incida su una ratio decisiva impone la cassazione con rinvio per i necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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