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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 7996 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per tributi Irpef e Ilor relativi agli anni 1995-1996; il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento. In primo grado il contribuente otteneva accoglimento per nullità delle notifiche in quanto gli atti erano stati notificati ad indirizzo (Comune di Niscemi) diverso da quello risultante dalle certificazioni anagrafiche prodotte. L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello con ricorso per cassazione, che veniva dichiarato inammissibile per tardività. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo che la scadenza era stata erroneamente determinata perché il 6 febbraio 2012 l'UNEP della Corte di appello di Roma non avrebbe funzionato per decreto ministeriale (decreto 08/02/2012 pubblicato in G.U. n.40), e, nella fase rescissoria, contestando altresì che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente affrontato profili non dedotti dal contribuente (violazione art.112 c.p.c.) e avrebbe applicato erroneamente il D.P.R. n.600/1973 art.60 comma 3 circa il domicilio fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché il decreto ministeriale invocato dalla ricorrente non era stato prodotto in sede di gravame né in cassazione nei termini utili: la giurisprudenza consolidata stabilisce che i decreti ministeriali che attestano il mancato funzionamento degli uffici giudiziari sono atti costitutivi la cui esistenza e durata devono essere provati dalla parte interessata e non possono essere assunti d'ufficio dalla Corte. Inoltre la Corte ha osservato che il decreto era pubblicato prima dell'udienza di discussione del ricorso per cassazione (20/01/2017) e pertanto l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto depositarlo ai sensi dell'art. 372 c.p.c. La ricusazione sui vizi di diritto sostanziale (art.112 c.p.c. e art.60 DPR 600/1973) non è stata accolta. Per soccombenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente (A.A.).

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Usato per il calcolo del termine annuale di impugnazione della sentenza d'appello vigente ratione temporis; il termine è stato determinato tenendo conto della normativa allora vigente.

  • Legge n. 742 del 1969 (sospensione feriale)

    Richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali (46 giorni) applicata al conteggio del termine di impugnazione.

  • D.L. n. 132 del 2014 (convertito)

    Citato nella ricostruzione storica dei termini, ma non decisivo: la determinazione del termine cadeva anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. citato.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato per il differimento del termine nel caso in cui la scadenza cada in giorno festivo o in altri casi previsti: applicato nel calcolo del dies ad quem.

  • D.Lgs. n. 437 del 1948

    Normativa di riferimento per la proroga dei termini processuali per mancato funzionamento degli uffici giudiziari; la Corte sottolinea che il decreto ministeriale adottato ai sensi di questa norma è un atto costitutivo la cui esistenza deve essere provata dalla parte interessata.

  • art. 360 c.p.c.

    Base normativa invocata nei motivi di revocazione (n.3 per violazione di legge, n.4 per travisamento dei fatti e travalicamento del petitum); la Corte ha ritenuto infondati tali motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per contestare il presunto travalicamento del petitum da parte del giudice d'appello; la Corte non ha ritenuto accoglibile la censura.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Citato dalla ricorrente sostenendo che la notifica debba fare riferimento al domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni; la Corte ha invece confermato che, in assenza della comunicazione prevista dall'art. 60, la residenza anagrafica può vincolare l'amministrazione e che l'onere di prova sulle notifiche compete all'amministrazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di produrre documenti rilevanti nel giudizio; la Corte ha osservato che l'Agenzia avrebbe dovuto depositare il decreto ministeriale rilevante ai sensi di tale norma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato marginalmente con riferimento alle conseguenze sulla contribuzione unificata; la Corte ha ritenuto non applicabile la limitazione prevista poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • I decreti ministeriali che attestano il mancato funzionamento degli uffici giudiziari (proroghe dei termini) sono atti costitutivi la cui esistenza e portata devono essere provati dalla parte che li invoca: non possono essere assunti d'ufficio dal giudice.
  • In caso di contestazioni sulla tempestività di un ricorso, la parte ha l'onere di produrre nei termini utili i documenti che giustificano eventuali proroghe o sospensioni (es. decreto ministeriale); la mancata produzione può determinare l'inammissibilità per tardività.
  • Per le notifiche degli atti tributari rileva la corrispondenza con la residenza anagrafica risultante dagli atti anagrafici: notifiche effettuate a indirizzo diverso possono essere dichiarate irregolari se il contribuente prova un anagrafico diverso.
  • Il domicilio fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni non sostituisce automaticamente la residenza anagrafica ai fini delle notifiche se non è stata effettuata la comunicazione prevista dalle norme (ad es. art. 60 DPR 600/1973); l'amministrazione deve comunque dimostrare la regolarità della notifica.
  • Nel calcolo dei termini di impugnazione occorre considerare le sospensioni feriali e le disposizioni di legge vigenti ratione temporis; se la scadenza cade in giorno non lavorativo si applicano le regole di rinvio. Tuttavia, la corretta applicazione di tali regole può essere contestata solo se supportata da documenti prodotti in giudizio.
  • Se una parte ritiene che il giudice d'appello abbia travalicato il petitum o introdotto questioni nuove, deve proporre le relative doglianze nei limiti e modi previsti dalle norme processuali (art.112 c.p.c.) e dimostrarne l'effetto pregiudizievole; tali censure non sono automaticamente accolte senza prova.

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