Sentenza del 20/03/2023 n. 289 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'appello della XX srl, ritenendo che negli anni contestati l'area fosse effettivamente non edificabile in quanto destinata a uso pubblicistico (parco/attrezzature pubbliche/viabilita'), la cui destinazione puo' essere modificata solo mediante variante urbanistica. Ha pertanto annullato gli avvisi di accertamento IMU/TASI impugnati e ha compensato le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014-2016 relativi a terreni di proprieta' della ricorrente. Il Comune aveva riclassificato i terreni, ritenendoli edificabili sulla base di una perizia estimativa (valore 30 euro/mq) e chiedendo la differenza d'imposta; la contribuente sosteneva che gli strumenti urbanistici comunali qualificavano le aree come non edificabili (area a parco e sede stradale) e quindi tassabili come aree agricole, richiamando anche il certificato di destinazione urbanistica.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 201/2011
Norma richiamata dalla ricorrente nella contestazione degli avvisi IMU/TASI; la decisione conferma che la qualificazione urbanistica vigente al periodo di imposta e' determinante per la tassazione, escludendo la riclassificazione fiscale basata su potenzialita' future non consolidate senza variante urbanistica.
art. 36 d.lgs. 223/2006
Richiamato dalla contribuente in ordine ai presupposti impositivi; la Corte valorizza la rilevanza degli strumenti urbanistici comunali ai fini della qualificazione del terreno per finalita' fiscali.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 marzo 2020, n. 7454
"le possibilita' legali di edificazione vanno escluse tutte le volte che, per lo strumento vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilita' ecc.)"
La giurisprudenza di legittimita' esclude la sussistenza di edificabilita' ogni qualvolta lo strumento urbanistico vigente vincoli l'area a destinazioni pubblicistiche, impedendo allo ius aedificandi del privato di dispiegarsi; quindi la mera potenzialita' di cambiamento futuro, che richiederebbe variante, non giustifica la classificazione come area edificabile ai fini tributari.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica vigente al momento del periodo d'imposta e' decisiva per la determinazione della natura fiscale del terreno: destinazioni pubblicistiche (parco, attrezzature pubbliche, viabilita') escludono l'edificabilita' e impongono la tassazione come area non fabbricabile/agraria.
- La possibilita' teorica o potenziale che un terreno venga trasformato in edificabile in futuro non comporta, di per se', il suo trattamento fiscale come fabbricabile: e' necessaria una variante urbanistica effettiva per modificare la destinazione e legittimare una diversa imposizione.
- Una perizia estimativa comunale che valorizzi il terreno come edificabile non puo' prevalere sul dato normativo/planivolumetrico del piano urbanistico vigente; in caso di contrasto prevale la destinazione planivolumetrica che vincola l'uso.
- In controversie simili e' fondamentale acquisire e valorizzare gli strumenti urbanistici (Piani, Tavole, Norme di attuazione) e il certificato di destinazione urbanistica: se questi dimostrano destinazione pubblicistica, il contribuente ha buone possibilita' di ottenere l'annullamento degli accertamenti IMU/TASI.
- Se il Comune intende cambiare la destinazione di un'area per renderla edificabile occorre procedere mediante variante urbanistica; fino a quel momento l'area deve essere considerata secondo la destinazione vigente.
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