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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 10 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Imposta sulla pubblicità - Mezzi pubblicitari di identico contenuto e collocati in connessione tra loro - Necessità di legami di relazione e interdipendenza fisica o logica tra le insegne.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'interpretazione del comma 5 dell'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993: si discuteva se più mezzi pubblicitari di identico contenuto e riferibili allo stesso soggetto, collocati presso uffici postali, debbano essere considerati "in connessione tra loro" e quindi computati come un unico mezzo ai fini della superficie imponibile del tributo sulla pubblicità.

La decisione

Il giudice ha stabilito che il comma 5 presuppone due requisiti cumulativi: (1) identità di contenuto o riferibilità al medesimo soggetto passivo; (2) che i mezzi siano "collocati in connessione tra loro". La "connessione" deve essere un elemento ulteriore rispetto all'identità di contenuto/titolarità e implica legami di relazione e interdipendenza fisica o logica (es. unica struttura, continuità fisica o un unico messaggio unitario). Nel caso esaminato le insegne "Poste Italiane" poste in singoli spazi presso gli uffici erano autonome, senza legami fisici o logici comprovati: ciascuna insegna è autosufficiente e non costituisce parte di un'unica insegna complessa. Pertanto non possono essere aggregate quale unico mezzo pubblicitario e devono essere considerate separatamente ai fini del calcolo della superficie imponibile.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993

    Il comma 5 richiede sia l'identità di contenuto o la riferibilità al medesimo soggetto, sia una "collocazione in connessione" come elemento aggiuntivo: la connessione deve tradursi in relazione/interdipendenza fisica o logica tale da fare configurare le diverse insegne come un'unica insegna articolata o complessa.

Massime di principio

  • Per aggregare più mezzi pubblicitari come un unico mezzo ai fini fiscali non basta l'identità di contenuto o la comune titolarità: serve un elemento aggiuntivo di connessione fisica o logica.
  • Connessione fisica: esiste quando le insegne sono collegate tra loro in modo continuo o costituiscono parti della stessa struttura (es. festoni, bandierine su unica catena, insegna composita).
  • Connessione logica: esiste quando le singole esposizioni sono parte integrante di un unico messaggio pubblicitario unitario e dipendono l'una dall'altra per la comprensione o l'efficacia del messaggio.
  • Segnalazione pratica per i privati: collocare insegne in spazi distinti, non collegati fisicamente e con messaggi autonomi riduce il rischio di aggregazione ai fini dell'imponibile.
  • Segnalazione pratica per l'amministrazione: per dimostrare l'aggregazione occorre provare la connessione (documentazione sulla struttura, continuità fisica, coordinamento progettuale o valenza unitaria del messaggio), non basta richiamare la comune titolarità o identità grafica.
  • Se le insegne sono autonome e indipendenti, ciascuna configura separata superficie pubblicitaria e incrementa l'ammontare complessivo soggetto a tributo.

Testo integrale

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