Sentenza del 20/03/2023 n. 117 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Accertamento - Società estinta - Notifica direttamente ai soci - Accertamento nullo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2013 originariamente nei confronti della società estinta T. S.G. Srl; l'Agenzia ha notificato l'avviso di accertamento direttamente agli ex soci (titolari delle quote) invece che al liquidatore della società. Gli appellanti contestavano inoltre la motivazione della sentenza di primo grado e sostenevano che la documentazione contabile era stata prodotta dal liquidatore, mentre l'Ufficio sosteneva che la documentazione era insufficiente o incompleta, anche in relazione alla cessione di ramo d'azienda.
La decisione
La Corte d'Appello Tributaria ha accolto gli appelli ritenendo che, ai fini fiscali, la società cancellata dal Registro delle Imprese conserva effetti per cinque anni (art. 28 D.lgs. 175/2014) e il potere di rappresentanza rimane in capo al liquidatore per tale periodo. Poiché l'Agenzia non ha notificato gli atti al liquidatore (Sig. R. P.) ma agli ex soci, si è trattato di un grave errore procedimentale che rende nulli gli accertamenti. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata; gli altri motivi risultano assorbiti. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 175/2014 art. 28, comma 4
ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese
La norma determina che, ai soli fini fiscali, la società cancellata sopravvive per cinque anni e il potere di rappresentanza resta in capo al liquidatore per tale periodo; notifiche fiscali devono essere rivolte al liquidatore, non direttamente agli ex soci
D.lgs. 175/2014 art. 28, comma 5
i liquidatori che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci
Attribuisce responsabilità personale ai liquidatori che distribuiscono beni senza aver soddisfatto i creditori tributari; tuttavia non autorizza la notifica dell'accertamento direttamente agli ex soci al posto del liquidatore
Codice Civile art. 2495
norma sulla cancellazione e sugli effetti dell'estinzione della società (disciplina civilistica della cancellazione e degli effetti verso i creditori)
Disciplina civilistica dell'estinzione societaria; la Corte ha rilevato che la disciplina fiscale (art. 28 D.lgs. 175/2014) determina una deroga per fini tributari mantenendo la rappresentanza nel liquidatore per 5 anni
D.P.R. 633/1972 art. 19
Richiama il principio che l'assenza della documentazione può comportare la disconoscimento della detrazione IVA, ma l'efficacia dell'accertamento resta sottoposta a regole di corretta notifica e contraddittorio
D.lgs. 546/1992 art. 36 comma 2 numero 4
Richiamata dagli appellanti in relazione alla presunta carenza motivazionale della sentenza di primo grado; la Corte d'appello però ha deciso sul vizio procedurale principale (nullità per difetto di notifica al liquidatore)
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal Registro delle Imprese, ai soli fini fiscali rimane 'attiva' per cinque anni: le notifiche e l'esercizio dei poteri di accertamento devono essere rivolti al liquidatore nominato al momento della cancellazione per quel quinquennio.
- La notifica di un avviso di accertamento direttamente agli ex soci (anziché al liquidatore) quando la legge fiscale riconosce la rappresentanza del liquidatore per il periodo quinquennale costituisce vizio procedurale che può rendere nullo l'atto.
- Prima di notificare atti tributari relativi a società cancellate, l'Ufficio deve verificare lo status nel Registro delle Imprese e individuare e notificare il liquidatore; la mancata verifica/esatta individuazione può pregiudicare la validità dell'accertamento.
- La responsabilità personale del liquidatore prevista dall'art.28 co.5 non autorizza a bypassare la regola della notifica: l'azione contro i soggetti responsabili deve rispettare le formalità di notifica previste.
- Se si riceve un atto notificato a persona non corretta (es. ex socio invece che liquidatore), è opportuno impugnare tempestivamente per nullità per difetto di notifica, indipendentemente dal merito della pretesa tributaria.
- Anche se manchi documentazione giustificativa, l'Ufficio deve curare l'irregolarità procedurale (es. destinatario sbagliato) prima di fondare l'accertamento; errori procedurali possono assorbire questioni di merito.
- In sede di controllo è prudente conservare prova del deposito o della produzione di documenti da parte del liquidatore e verificare che eventuali inviti/richieste siano rivolti e notificati correttamente al rappresentante legale/liquidatore.
- In caso di cancellazione e successiva attività di accertamento, le parti dovrebbero considerare anche l'opportunità di verificare gli automatismi di notifica (registro imprese, indirizzi del liquidatore) e procedere per via telematica/documentale quando possibile per avere tracciabilità.
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