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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 279 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Il provvedimento di cessazione della P.IVA non è impugnabile davanti al giudice tributario in quanto non si tratta di un atto portatore di una pretesa tributaria ben individuata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca/cessazione d'ufficio della partita IVA adottata ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972 sostenendo: (i) assenza dei presupposti di legge per la revoca; (ii) violazione del contraddittorio e diritto di difesa; (iii) carenza di motivazione e indicazione dell'autorità giudiziaria competente; (iv) difetto di prova delle circostanze che giustificano la chiusura. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il provvedimento fosse impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie in quanto collegato alla titolarità della partita IVA e ai versamenti IVA e ha richiamato precedenti giurisprudenziali e prassi amministrativa favorevole.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario, confermando la decisione di primo grado. Motivo centrale: il provvedimento di cessazione/revoca della partita IVA è un atto che revoca uno status/una autorizzazione e non reca una 'ben individuata pretesa tributaria' né contenuto impositivo; pertanto non rientra tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. La Corte ha rigettato l'appello e condannato la società alle spese di giudizio (euro 3.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 35 D.P.R. n. 633/1972

    Nel testo originario del comma 15-quinquies figurava la previsione: "Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie"

    La Corte osserva che l'art. 35 disciplina le chiusure/cessazioni della partita IVA; tuttavia attualmente non prevede l'impugnabilità del provvedimento davanti al giudice tributario nei commi applicabili (15-bis o 15-quinquies nella versione vigente), sicché la revoca è qualificata come revoca di uno status/autorizzazione e non come atto impositivo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    Stabilisce la tipologia degli atti impugnabili davanti al giudice tributario; la giurisprudenza richiede che atti non espressamente previsti recino una 'ben individuata pretesa tributaria' per essere ricondotti alla giurisdizione tributaria. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di cessazione della partita IVA non soddisfi questo requisito.

  • art. 3 D.Lgs. n. 546/1992

    Consente al giudice tributario di rilevare d'ufficio, anche in qualsiasi stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione: la Commissione lo ha applicato rilevando d'ufficio la non impugnabilità dell'atto.

  • art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (richiamato dall'appellante in relazione alla L. di Bilancio 2023)

    L'appellante ha richiamato la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (nuovo comma 7-quater) per sostenere che determinate violazioni in tema di art. 35 DPR 633/1972 siano ora sanzionate come sanzioni amministrativo-tributarie; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non superi la questione di giurisdizione: la qualificazione sanzionatoria non basta automaticamente a far rientrare l'atto nella giurisdizione tributaria se manca una pretesa impositiva esplicita.

  • art. 23 D.L. n. 98/2011 (introduzione del comma 15-quinquies)

    Tale norma aveva introdotto temporaneamente la previsione di impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie per la chiusura delle partite IVA inattive; la previsione è stata successivamente espunta, pertanto l'esistenza di quell'intervallo normativo non produce effetti sulla situazione vigente interpretata dalla Corte.

  • art. 8 D.L. n. 16/2012 (cancellazione della previsione di impugnabilità)

    Ha rimosso la precedente previsione di impugnabilità davanti al giudice tributario, contribuendo alla valutazione della Corte secondo cui oggi manca una base normativa che renda l'atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

  • art. 3 L. 241/1990 (richiamata dall'appellante in tema di principio del contraddittorio)

    L'appellante ha lamentato violazione del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto la questione comunque assorbita dal problema pregiudiziale del difetto di giurisdizione del giudice tributario e non ha esaminato il merito di tali censure.

Massime di principio

  • Un provvedimento che revoca o cessa d'ufficio la partita IVA è, di norma, qualificabile come atto che revoca uno status/autorizzazione: se non contiene una 'ben individuata pretesa tributaria' o un contenuto impositivo espresso, non rientra automaticamente nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
  • Prima di proporre ricorso davanti al giudice tributario, verificare se l'atto impugnato espliciti una pretesa tributaria (es. un credito impositivo, una cartella, un avviso di accertamento). In sua assenza, è probabile l'inammissibilità per difetto di giurisdizione.
  • Controllare la normativa specifica: l'impugnabilità può essere prevista espressamente dal legislatore per talune fattispecie (in passato il comma 15-quinquies dell'art. 35 DPR 633 lo prevedeva temporaneamente). Assenza di norma espressa che attribuisca impugnabilità al giudice tributario rafforza la posizione dell'Amministrazione.
  • Se il tema è il corretto procedimento amministrativo (mancato contraddittorio, carenza di motivazione), considerare anche il ricorso davanti al giudice amministrativo o altri rimedi, poiché i profili procedimentali potrebbero non trovare tutela davanti alla giurisdizione tributaria quando manca la pretesa impositiva.
  • In caso di dubbio sulla giurisdizione, sollevare/prevedere immediatamente l'eccezione di difetto di giurisdizione (o, se si agisce come ricorrente, motivare con chiarezza l'esistenza di un contenuto impositivo dell'atto); le questioni di giurisdizione possono essere rilevate d'ufficio e portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Tenere conto della giurisprudenza consolidata: alcune decisioni di merito o isolate pronunce di legittimità possono interpretare la materia in modo difforme; è quindi utile verificare l'orientamento più recente della Corte di Cassazione e degli organi giurisdizionali competenti prima di scegliere il foro.

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