Sentenza del 20/03/2023 n. 213 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è la viziata percezione o falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.: si deduceva errore di fatto della sentenza d'appello perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che i dividendi fossero stati pagati in denaro (anziché tramite compensazioni/cessioni) e avrebbe affermato l'assenza, nel fascicolo, della documentazione attestante l'assoggettamento e il pagamento delle imposte nei Paesi Bassi, pur essendo tali documenti prodotti.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero stati effettivamente esaminati dai giudici di merito e risultassero controversi: la CTR aveva valutato la documentazione relativa a bonifici, compensazioni, cessioni di credito e delegazioni e aveva ritenuto non provato l'effettivo flusso di denaro e l'effettivo assolvimento delle imposte in Olanda (documenti che riportavano 'te betalen = 0'). Non ricorrono, quindi, i presupposti per la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. (errore di fatto manifesto e non contestato dagli atti). Spese di revocazione poste a carico della ricorrente: euro 7.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Dispone la revocazione per errore di fatto consistente in una viziata percezione o svista materiale su un fatto non controverso risultato incontestabilmente dagli atti; l'errore deve essere immediatamente rilevabile e decisivo ai fini della decisione.
art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
Clausola anti-abuso richiamata dall'Agenzia per disconoscere l'applicazione favorevole del trattato in presenza di situazioni ritenute di treaty shopping; nel caso di specie era stata applicata dall'Ufficio per periodi precedenti.
art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973
Regime generale applicabile alle distribuzioni tra società residenti nell'Unione (previsione della ritenuta dell'1,375% nel caso di mancata applicabilità della direttiva madre-figlia).
Direttiva madre-figlia (90/435/CEE, recepita nel tempo)
Regime di esenzione per dividendi tra società dell'UE; la ricorrente invocava i requisiti per beneficiare dell'esenzione (o, alternativamente, del regime previsto dall'art. 27 DPR 600/1973).
Modello OCSE / prassi internazionale (concetto di 'beneficial owner')
Rilevanza interpretativa per individuare il beneficiario effettivo: il beneficiario effettivo deve avere disponibilità giuridica ed economica del reddito senza obblighi contrattuali o legali di ritrasferimento; il concetto è usato per contrastare conduit/nominee/treaty shopping.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. richiede un errore di fatto manifesto, documentale e non controverso: non è ammessa per semplice diverso apprezzamento o per omissione di argomentazione del giudice.
- Se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e valutato documenti e fatti (anche se decide negativamente sulla loro prova), la posizione è controversa e non sussiste il presupposto della revocazione per errore di fatto.
- Per qualificare una società come 'beneficiario effettivo' in materia di dividendi occorre provare la reale disponibilità economica e giuridica dei proventi (prova dell'effettivo flusso di denaro o di modalità equivalenti adeguatamente documentate e non meramente riepilogative).
- Operazioni quali compensazioni, cessioni di credito o delegazioni possono valere a dimostrare l'effettivo trasferimento di valore solo se la documentazione dimostra in modo chiaro e non equivoco il concreto realizzo economico a favore del percepiente.
- Certificati di residenza fiscale e documenti sulle imposte estere devono documentare non solo la residenza ma anche l'effettivo assoggettamento e pagamento delle imposte quando la circostanza è posta a fondamento dell'agevolazione; attestazioni con 'importo a pagare = 0' possono non essere persuasive circa l'effettivo pagamento.
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