Sentenza del 20/03/2023 n. 216 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - esenzione - ICI - art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 - requisitosoggettivo ed oggettivo - sussistenza - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014, sostenendo che l'immobile era destinato esclusivamente ad attività culturali, assistenziali e ricreative svolte dall'associazione non riconosciuta G (socio al 99,997% di U). La ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, c.1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992 (richiamata in materia di IMU dall'art. 9, c.8 d.lgs. 23/2011), ritenendo che l'attività fosse non commerciale e l'immobile destinato alle finalità esentative, nonostante l'immobile risultasse locato/uso da parte dell'associazione G
La decisione
La Commissione ha rigettato gli appelli. Ha ritenuto che l'esenzione richieda la contemporanea sussistenza di: (i) requisito soggettivo: il proprietario/possessore deve essere un ente non commerciale (gli "enti pubblici e privati diversi dalle società" ai sensi dell'art. 73, c.1, lett. c) TUIR), e (ii) requisito oggettivo: l'attività esente deve essere svolta direttamente nell'immobile dal soggetto che richiede l'agevolazione. Nel caso di specie U è una S.r.l. (quindi società di capitali, non rientra nel requisito soggettivo) e non utilizza direttamente l'immobile (quest'ultimo è utilizzato dall'associazione G). Pertanto l'esenzione non è applicabile. La norma è interpretata restrittivamente e non è estensibile per via analogica. Gli appelli sono respinti; nulla per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Norma che originariamente elencava le categorie di immobili ed enti esenti: richiede che il soggetto proprietario/possessore sia un ente non commerciale e che l'immobile sia utilizzato per le finalità previste. Applicata in combinato con la disciplina IMU.
d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8
Richiama/trasla in materia di IMU l'agevolazione prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992; conferma che i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi devono sussistere per ottenere l'esenzione IMU.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 73, comma 1, lett. c)
"enti pubblici e privati diversi dalle società"
Precisazione del requisito soggettivo: l'agevolazione spetta agli enti non commerciali che non siano società; la presenza della forma societaria (es. S.r.l.) esclude il beneficio.
d.lgs. n. 504/1992, art. 2
Definisce il requisito del possesso: per l'agevolazione è necessario il possesso/uso diretto dell'immobile da parte del richiedente; la mera destinazione dell'immobile a terzi esclude il possesso diretto necessario all'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista per enti non commerciali richiede sempre la contemporanea presenza di un requisito soggettivo (il proprietario/possessore deve essere un ente non societario) e di un requisito oggettivo (l'immobile deve essere utilizzato direttamente dal richiedente per le attività elencate dalla norma).
- La forma societaria del proprietario (ad es. S.r.l.) esclude in via di principio il requisito soggettivo: una società non può beneficiare dell'agevolazione riservata agli "enti diversi dalle società".
- La condizione di utilizzo diretto è essenziale: se l'immobile è concesso in locazione o utilizzato materialmente da un terzo, anche se non commerciale (es. un'associazione), il proprietario non può ottenere l'esenzione perché non esercita direttamente l'attività nell'immobile.
- La norma agevolativa è di stretta interpretazione ed è esclusa l'applicazione analogica o estensiva: non si può aggirare il divieto formale (società proprietaria) facendo leva su rapporti personali o sul fatto che l'immobile sia in concreto impiegato per finalità non commerciali.
- In caso di strutture complesse (associazioni che non possono acquistare immobili e usano società 'di famiglia'), è necessario che il soggetto che formalmente detiene il bene abbia i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti; altrimenti l'esenzione non si applica.
- Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione deve documentare sia la natura soggettiva (status giuridico dell'ente detentore) sia l'utilizzo diretto e le finalità effettive dell'immobile.
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