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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27333/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un complesso negoziale relativo a un opificio: una società concedente aveva un contratto di leasing con un istituto di leasing e aveva stipulato con la ricorrente un preliminare di cessione del leasing, subordinato all'accettazione del cessionario da parte del concedente originario del leasing; contestualmente era stato concluso anche un comodato dell'immobile, per consentire alla ricorrente di continuare a godere del bene in attesa del subentro nel leasing. L'accettazione alla cessione non era intervenuta; successivamente una diversa società era subentrata nella posizione della concedente per effetto di accollo non liberatorio e aveva domandato la restituzione del bene. La Corte d'appello ha ritenuto che il comodato non fosse nullo ma inefficace e comunque non opponibile alla società subentrata. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1599, 1803 e 2506 c.c., sostenendo che la società subentrata non fosse terzo rispetto al comodato, ma successore nella posizione della originaria concedente a seguito di scissione societaria, con conseguente opponibilità del comodato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 420 e ss. c.p.c., contestando l'ammissione di un documento prodotto tardivamente dalla controparte e ritenuto dirimente ai fini della tesi della novazione, deducendo l'assenza dei presupposti per la produzione tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva fondato la non opponibilità sul presupposto che la controparte fosse terza rispetto al rapporto, avendo invece riconosciuto il subentro nella posizione contrattuale della originaria concedente ma applicato il principio della non opponibilità del comodato all'avente causa del comodante. Sul secondo motivo ha osservato che anche tale censura non attingeva la ratio della decisione, poiché la Corte d'appello aveva espressamente utilizzato i poteri officiosi di acquisizione probatoria ex art. 421 c.p.c. e, soprattutto, il documento tardivo non era stato decisivo, in quanto la Corte territoriale aveva escluso la novazione del rapporto e aveva comunque deciso sulla base di altre risultanze. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati dati gli ulteriori adempimenti contributivi.

Norme richiamate

  • art. 1599 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità del contratto al successore del concedente; la Corte non ne ha fatto applicazione nel senso prospettato, ritenendo non colta la ratio della decisione impugnata

  • art. 1803 c.c.

    richiamato in tema di comodato; la Corte ha ribadito che il comodato non è opponibile all'avente causa del comodante che abbia alienato la cosa

  • art. 2506 c.c.

    richiamato per sostenere la successione della società risultante dalla scissione nella posizione contrattuale della società scissa

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della produzione documentale nel rito del lavoro; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura

  • art. 421 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva fatto uso dei poteri officiosi di acquisizione della prova/documentazione

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censuri una motivazione solo apparente o una questione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Il comodato, quale contratto di godimento personale, non è opponibile all'avente causa del comodante che abbia successivamente disposto del bene, salvo specifiche diverse previsioni di legge o del titolo.
  • La mera successione di una società nella posizione contrattuale di un'altra non rende automaticamente opponibile un contratto di comodato se il giudice di merito fonda la decisione su una diversa regola di non opponibilità.
  • La censura relativa all'ammissione di un documento tardivo è inammissibile quando il documento non risulti decisivo ai fini della decisione o quando la sentenza di merito abbia comunque fondato la soluzione su autonome ragioni e su poteri istruttori officiosi legittimamente esercitati.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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