Cassazione Civile, Ordinanza n. 10991/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione al ruolo esattoriale proposta da un contribuente/debitore, che il giudice di merito ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo non dimostrata alcuna concreta minaccia di azione esecutiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'interesse ad agire in presenza, a suo dire, di una posizione attuale e concreta di tutela; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995 sulla prescrizione quinquennale, sostenendo che l'estratto di ruolo sarebbe di per sé un titolo esecutivo anche in assenza di atti esecutivi già compiuti. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili alla luce dello ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, che limita l'impugnabilità del ruolo/cartella non validamente notificata a specifiche ipotesi tipizzate di pregiudizio. Poiché nel caso concreto non era stata allegata nessuna delle situazioni previste dalla norma, è stata esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta che ha tipizzato i casi in cui il ruolo o la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili, escludendo che l'interesse ad agire possa essere affermato in via generale e astratta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione e deve essere concreto e attuale; nel caso della riscossione mediante ruolo, tale interesse va verificato alla luce della disciplina sopravvenuta che lo tipizza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
È invocato dal ricorrente in tema di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in casi specifici in cui l'iscrizione a ruolo arrechi un pregiudizio tipizzato (partecipazione a gare, pagamenti da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).
art. 3-bis, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti.
La decisione è resa nel procedimento accelerato camerale; la mancata accettazione della proposta di definizione agevolata rileva ai fini delle conseguenze processuali.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva mediante ruolo, l'interesse ad agire contro ruolo o cartella asseritamente invalidamente notificati non può presumersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato con riferimento alle ipotesi tipizzate dalla legge.
- Lo ius superveniens che specifica e concretizza l'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sulla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione.
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalida è ammessa solo quando dall'iscrizione a ruolo derivi uno dei pregiudizi espressamente previsti dalla norma.
- La deduzione di violazioni in tema di prescrizione non consente di superare la carenza di interesse ad agire se non è allegato un pregiudizio attuale rientrante nelle fattispecie tipizzate dal legislatore.
- La mancata accettazione della proposta di definizione agevolata può determinare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite.
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