Cassazione Civile, Ordinanza n. 11127/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dal diniego di inserimento di una pluralità di aspiranti docenti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, relative alle classi di concorso EEEE e AAAA. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Firenze, su impugnazione ministeriale, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa. I ricorrenti hanno sostenuto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006, assumendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse precluso solo l'ingresso dei nuovi abilitati e non di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della norma, erano già in possesso del diploma magistrale abilitante. Con un secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1175, 1176 e 2966 c.c., in relazione ai principi di legittimo affidamento, sostenendo che la mancata presentazione della domanda dipendesse dalle ordinanze ministeriali che negavano valore abilitante sufficiente al titolo, e che solo dopo l'annullamento del d.m. n. 235/2014 da parte del giudice amministrativo sarebbe stato possibile esercitare il diritto all'iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il dispositivo di rigetto della domanda originaria, ma con diversa motivazione rispetto a quella adottata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto decisivo il consolidato orientamento secondo cui il solo possesso del diploma magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006. Ha quindi escluso che l'annullamento del d.m. n. 235/2014 potesse fondare un diritto soggettivo all'iscrizione, sia perché l'effetto dell'annullamento del decreto ministeriale non si estende oltre la caducazione dell'atto, sia perché la clausola di salvezza della legge del 2006 non attribuisce un nuovo diritto all'accesso, ma preserva solo le posizioni di coloro che erano già legittimati secondo il sistema precedente. È stata inoltre disposta la conferma della sentenza impugnata ex art. 384, comma 2, c.p.c. e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
la clausola sulle graduatorie ad esaurimento non attribuisce ai diplomati magistrali un nuovo diritto all'inserimento, ma salva solo le posizioni di docenti già titolari di un titolo di abilitazione rilevante secondo il precedente sistema.
art. 1, comma 606, lett. c), L. n. 296/2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendone l'accesso salvo espressa deroga legislativa.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma tale valore non è ritenuto sufficiente, da solo, per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.
invocato dai ricorrenti in relazione al legittimo affidamento, ma non idoneo a fondare il diritto all'inserimento.
invocato dai ricorrenti in relazione al legittimo affidamento, ma non idoneo a fondare il diritto all'inserimento.
invocato dai ricorrenti per sostenere che la mancata domanda fosse giustificata; la Corte esclude che ciò incida sulla mancanza del diritto sostanziale all'iscrizione.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità.
richiamato per ribadire che, fuori dai limiti dell'effetto caducatorio dell'annullamento amministrativo, opera la regola generale dell'efficacia del giudicato tra le parti.
consente la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'atto di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, pur avendo valore abilitante in termini generali, non integra di per sé titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quando la disciplina legislativa di settore abbia chiuso l'accesso a tali graduatorie.
- La clausola normativa che "fa salvi" alcuni inserimenti in graduatoria va interpretata restrittivamente nel contesto della disciplina complessiva: non amplia la platea degli aventi diritto oltre i casi espressamente contemplati e non attribuisce un diritto nuovo a chi prima non fosse già legittimato all'iscrizione.
- L'annullamento giurisdizionale di un decreto ministeriale non consente, di per sé, di ottenere in sede ordinaria l'accertamento di un diritto soggettivo che non trovi fondamento nella legge; l'effetto dell'annullamento resta caducatorio e non sostitutivo della disciplina sostanziale.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata e confermarne il dispositivo quando il risultato sia conforme a diritto, anche se il giudice di merito abbia seguito un diverso percorso argomentativo.
- Il principio di non contestazione opera sul piano dei fatti storici e non impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie o l'errata interpretazione della norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11036/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11038/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11039/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11040/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11042/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11047/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →