Cassazione Civile, Ordinanza n. 16498/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da sei ricorsi riuniti con cui una società cessionaria di ramo d'azienda ha impugnato cartelle di pagamento emesse per debiti tributari della società cedente, in quanto indicata quale coobbligata solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. I giudici tributari di primo grado accolsero i ricorsi; in appello, la Commissione tributaria di secondo grado annullò le cartelle ritenendo decorso il termine di notificazione ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973, e affermando che, trattandosi di decadenza, non potesse operare la disciplina della prescrizione con effetto estensivo verso i coobbligati solidali. L'agente della riscossione ricorse per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 14 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'effetto interruttivo nei confronti del coobbligato e trascurato la peculiarità della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività della notificazione nei confronti della parte intimata. La notifica era stata inizialmente eseguita presso il precedente domicilio del difensore della controparte; dopo la restituzione del plico per irreperibilità, la ricorrente aveva chiesto tardivamente l'autorizzazione a rinnovare la notifica e poi l'aveva effettivamente rinnovata presso il domicilio corretto. La Corte ha ritenuto non provato che la ricorrente si fosse attivata con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell'esito negativo della prima notifica, richiamando il principio secondo cui, in caso di notificazione presso un vecchio domicilio non imputabile al notificante, è necessario dimostrare una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato come base della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, ma la questione resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata in relazione al termine di notificazione delle cartelle; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché decide sull'inammissibilità del ricorso.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo come norma violata, in relazione agli effetti della notifica della cartella e alla pretesa estensione dell'effetto interruttivo ai coobbligati.
art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Usato per verificare la tempestività della spedizione del ricorso rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 325 cod. proc. civ.
Richiamato come parametro del termine massimo ragionevole per riprendere e completare il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della prima notifica.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso per cassazione è effettuata presso il precedente domicilio del difensore della controparte per causa non imputabile al notificante, la tempestività dell'impugnazione è salva solo se il notificante dimostri di essersi riattivato con immediatezza, o comunque entro un termine ragionevole, dopo aver avuto conoscenza dell'esito negativo della prima notifica.
- L'onere di provare la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio grava sul notificante; non è sufficiente un'allegazione apodittica di aver conosciuto "solo recentemente" l'esito negativo della notifica.
- Ai fini della tempestività della rinnovazione della notifica dell'impugnazione, il sistema processuale consente di individuare un limite massimo ancorato, in via di principio, alla metà del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.
- Se manca la prova della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo la prima notifica andata a vuoto, il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività della notifica, senza che la Corte affronti il merito delle censure.
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- ricorrente
- società di riscossione, quale agente della riscossione, soccombente in appello
- resistente
- società cessionaria di ramo d'azienda che aveva impugnato le cartelle di pagamento
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- riscossione
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- contribuente
- motivo
- La controversia nasce da sei ricorsi riuniti con cui una società cessionaria di ramo d'azienda ha impugnato cartelle di pagamento emesse per debiti tributari della società cedente, in quanto indicata quale coobbligata solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. I giudici tributari di primo grado accolsero i ricorsi; in appello, la Commissione tributaria di secondo grado annullò le cartelle ritenendo decorso il termine di notificazione ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973, e affermando che, trattandosi di decadenza, non potesse operare la disciplina della prescrizione con effetto estensivo verso i coobbligati solidali. L'agente della riscossione ricorse per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 14 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'effetto interruttivo nei confronti del coobbligato e trascurato la peculiarità della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente.
- risultato
- La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività della notificazione nei confronti della parte intimata. La notifica era stata inizialmente eseguita presso il precedente domicilio del difensore della controparte; dopo la restituzione del plico per irreperibilità, la ricorrente aveva chiesto tardivamente l'autorizzazione a rinnovare la notifica e poi l'aveva effettivamente rinnovata presso il domicilio corretto. La Corte ha ritenuto non provato che la ricorrente si fosse attivata con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell'esito negativo della prima notifica, richiamando il principio secondo cui, in caso di notificazione presso un vecchio domicilio non imputabile al notificante, è necessario dimostrare una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata.
- esito
- inammissibilita
- vincitore
- resistente
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- interpretazioni_generalizzate
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