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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38335/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia riguarda un immobile familiare. Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento della proprietà per usucapione, deducendo di aver posseduto il bene per il tempo necessario. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il godimento dell’immobile fosse nato non come possesso autonomo, ma come detenzione conseguente alla concessione del bene da parte della proprietaria per far fronte a difficoltà abitative. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato un asserito rapporto di locazione, nonostante la necessità della forma scritta ad substantiam e il divieto di prova testimoniale; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’usucapione e sulla detenzione, assumendo che la concessione iniziale del bene in godimento non escludesse il possesso utile e che i lavori di manutenzione straordinaria fossero atti di interversione del possesso; con il terzo ha contestato la regolazione delle spese di lite. La resistente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito si fondava su un accertamento in fatto circa l’esistenza di una detenzione originata dalla concessione del bene e non su una locazione da provare in forma scritta; ha inoltre osservato che, per il periodo anteriore alla L. n. 431/1998, la locazione verbale era comunque ammessa, salvo l’ipotesi di contratti ultranovennali. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che quando la relazione con il bene nasce da un atto o fatto del proprietario, non opera la presunzione di possesso e la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante un atto di interversione, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato nei limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c. È stato rigettato infine il motivo sulle spese, correttamente regolate secondo la soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, L. n. 431/1998

    La forma scritta per la locazione diviene rilevante dalla sua entrata in vigore; prima era ammessa anche la locazione verbale.

  • art. 1, comma 346, L. n. 311/2004

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della lite.

  • art. 2725 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale del contratto si applica solo quando la forma scritta sia richiesta ad substantiam; nel caso esaminato non era dirimente.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione presuppone un possesso utile, che nella specie è stato escluso dalla Corte di merito e non è stato dimostrato in cassazione.

  • art. 1164 c.c.

    La detenzione può mutare in possesso solo tramite interversione del possesso.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di manutenzione del bene, ma non ritenuto idoneo a fondare l’interversione del possesso.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso non opera quando la relazione con la cosa deriva da un iniziale atto o fatto del proprietario; in tal caso occorre un atto di interversione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è più censurabile nei termini precedenti; il sindacato di legittimità resta limitato secondo la nuova formulazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale accelerato per la definizione del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il godimento di un immobile nasce dalla concessione del proprietario, la relazione con il bene integra di regola detenzione e non possesso utile ad usucapionem; il passaggio al possesso richiede un atto di interversione idoneo a escludere il permanere del consenso del proprietario.
  • La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non opera se l’originario rapporto con la cosa deriva da un atto del proprietario; in tale ipotesi l’onere di dimostrare l’interversione grava su chi invoca l’usucapione.
  • L’accertamento in concreto dell’interversione del possesso e della natura della relazione con il bene è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è, di regola, rivalutabile in cassazione.
  • In tema di locazione, la necessità della forma scritta non può essere retroattivamente estesa a periodi in cui la locazione verbale era ancora ammessa; la disciplina sopravvenuta non incide sul possesso o sulla detenzione già maturati per il periodo precedente.
  • Le contestazioni sulle spese processuali sono infondate quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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