Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31697/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una lavoratrice per ottenere l'ammissione di un credito di euro 10.967,27 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che la quota di TFR maturata dopo il 1 gennaio 2007 fosse stata accantonata presso il Fondo di tesoreria INPS e in gran parte liquidata nel mese di agosto 2015, con un residuo minimale; ha quindi escluso che residuasse un credito da insinuare al passivo e ha ritenuto che eventuali contestazioni dovessero essere rivolte all'INPS. Nel ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, poiché la curatela avrebbe consultato gli archivi INPS e condiviso la riferibilità dell'esito al TFR/Fondo di tesoreria, con certificazione di mancata erogazione da parte dell'ente; violazione delle norme sul TFR e sul Fondo di tesoreria, sostenendo che il trattamento poteva essere erogato dal datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, una volta effettuato il conguaglio; violazione delle norme processuali per mancato apprezzamento delle risultanze decisive; motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur essendo errato il riferimento del tribunale al difetto di legittimazione passiva, la decisione di merito era comunque sorretta da un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: la quota di TFR risultava accantonata presso il Fondo di tesoreria INPS e successivamente liquidata, sicché non residuava un credito da far valere nel passivo fallimentare. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il credito verso l'INPS per la prestazione a carico del Fondo è autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro e sorge al verificarsi dei presupposti di legge, ma ha ritenuto che la censura attaccasse in realtà la valutazione di merito del giudice di appello, non proponibile in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    omesso esame del fatto decisivo

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza contro un apprezzamento di merito non scrutinabile in cassazione.

  • artt. 112, 115 e 132 c.p.c.

    Le doglianze sono state ricondotte a un difetto di apprezzamento delle emergenze processuali e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che non incidessero sul nucleo decisorio fondato su un accertamento di fatto.

  • art. 111 Cost.

    La dedotta motivazione apparente è stata esclusa, poiché la decisione di merito risultava sorretta da una ratio comprensibile e logicamente autonoma.

  • art. 2120 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la spettanza e l'esigibilità del TFR.

  • art. 1, commi 755 e 756, L. n. 296 del 2006

    Il comma 756 è stato letto nel senso che la liquidazione del TFR da parte del Fondo di tesoreria opera limitatamente alla quota versata al Fondo, mentre la parte residua resta a carico del datore di lavoro.

  • art. 2 D.M. 30 gennaio 2007

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'erogazione del TFR e del relativo conguaglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema del Fondo di tesoreria, la quota di TFR accantonata presso l'INPS ha autonoma potenzialità satisfattiva e diventa esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro, ma la pretesa deve essere coerente con l'effettiva esistenza del credito residuo.
  • Il credito del lavoratore verso l'INPS per la prestazione a carico del Fondo di tesoreria è distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro; non si configura una solidarietà passiva tra datore di lavoro e INPS.
  • Quando il giudice di merito accerti in fatto che la quota di TFR è stata già accantonata e poi liquidata, la contestazione di tale accertamento non può essere riproposta come motivo di legittimità sotto forma di omesso esame, violazione di legge o motivazione apparente.
  • L'erronea qualificazione di una questione come difetto di legittimazione passiva non rileva se la decisione è comunque sorretta da un accertamento di merito autonomo e sufficiente a escludere la pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.