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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00695/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto formalmente qualificato come collaborazione a progetto, stipulato il 28.4.2012, che in giudizio è stato poi ritenuto mascherare un rapporto di lavoro subordinato. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Campobasso, in sede di rinvio, ha accertato la subordinazione del rapporto a decorrere dal 28.4.2012 e ha condannato la società alla prosecuzione del rapporto, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando l'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il lavoratore ha ricorso in cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha sostenuto che, in forza del dictum della precedente sentenza di cassazione e dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, la Corte di rinvio avrebbe dovuto ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro e liquidare il danno fino all'effettivo ripristino del rapporto; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione delle conclusioni e per l'errore nel ritenere non riproposti i motivi relativi al licenziamento orale; con il quarto motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite ex D.M. n. 55/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al principio di diritto già fissato e che la tutela reintegratoria piena tipica del licenziamento impugnato non era dovuta in un caso di conversione del contratto a progetto illegittimo; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava le disposizioni del D.M. n. 55/2014 asseritamente violate né i parametri di liquidazione rilevanti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata, con onere per il ricorrente del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che la Corte di rinvio avesse correttamente applicato il principio di diritto della precedente cassazione, limitandosi ad accertare la prosecuzione di un rapporto di lavoro subordinato e a riconoscere un'indennità risarcitoria parametrata all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, senza dover ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, che è tutela tipica dell'impugnazione di un licenziamento in regime di tutela reale. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che i motivi relativi al presunto licenziamento orale non erano stati riproposti in riassunzione e, comunque, la precedente sentenza di cassazione ne aveva già considerato l'irrilevanza. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per la mancata costituzione della società intimata; è stato però dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma solo nei limiti effettivamente stabiliti dalla precedente decisione.

  • art. 394, ultimo comma, c.p.c.

    In sede di rinvio possono essere formulate nuove conclusioni coerenti con la pronuncia rescissoria.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Il difetto di specifico progetto nel contratto a progetto determina la conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall'origine.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Il licenziamento orale è inefficace per difetto di forma scritta.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La reintegrazione nel posto di lavoro costituisce effetto tipico della tutela reale in caso di licenziamento impugnato con successo; non è automaticamente dovuta in ogni ipotesi di accertamento della subordinazione.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    L'indennità ivi prevista si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in presenza di conversione del rapporto, quale tutela risarcitoria sostitutiva non reintegratoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di rinvio decide sulle domande effettivamente riproposte e nei limiti consentiti dal diritto applicabile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, indicando con precisione le norme asseritamente violate e i profili concreti di censura.

  • D.M. n. 55/2014

    Le censure sulle spese richiedono la precisa indicazione dei parametri e delle disposizioni tariffarie rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto effettivamente enunciato dalla Corte di cassazione, ma non può essere vincolato a letture estensive o inesatte del dictum riportate dalla parte.
  • Quando un contratto a progetto è ritenuto illegittimo e il rapporto è qualificato come subordinato, la tutela conseguente è la prosecuzione del rapporto con le ordinarie conseguenze economiche previste dalla disciplina applicabile, non necessariamente la reintegrazione tipica del licenziamento illegittimo.
  • La reintegrazione nel posto di lavoro è rimedio tipico e non automatico: presuppone l'impugnazione di un licenziamento soggetto a tutela reale e non si estende, di per sé, ai casi di mera conversione del rapporto.
  • L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 può applicarsi anche alla collaborazione a progetto dichiarata illegittima, fungendo da tutela risarcitoria in presenza di conversione del rapporto.
  • In cassazione, le censure devono essere specifiche: per contestare la liquidazione delle spese occorre indicare puntualmente le disposizioni tariffarie applicabili e i parametri di riferimento, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di rinvio decide entro i limiti delle domande effettivamente riproposte e delle questioni non assorbite o non rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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