Sentenza del 20/03/2015 n. 51 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Imposte dirette e Iva- Termini - Raddoppio - Ipotesi di reato- Perseguibilità- Estinzione del reato- Prescrizione già intervenuta alla data di comunicazione della notizia di reato - Inapplicabilità del raddoppio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato quando, alla data di comunicazione della notizia di reato, il reato fiscale risultava già prescritto. In tale situazione l'Amministrazione finanziaria non può avvalersi del termine raddoppiato per rendere tempestivo un accertamento altrimenti decaduto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA, previsto quando la violazione fiscale comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Il raddoppio non dipende dalla sola esistenza astratta di una condotta riconducibile a reato, ma richiede anche che il reato sia concretamente perseguibile. Pertanto, se al momento della trasmissione della notizia di reato il reato era già estinto per prescrizione, manca il presupposto per applicare il termine raddoppiato.
Norme richiamate
Articolo 43 del D.P.R. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, nella versione modificata, prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti, purché il reato sia perseguibile.
Articolo 57 del D.P.R. 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento dell'IVA e prevede, in presenza dei presupposti penali, il raddoppio del termine ordinario; tale raddoppio non opera se il reato era già prescritto al momento della comunicazione della notizia di reato.
Articolo 331 del codice di procedura penale
Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio l'obbligo di denunciare i reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano notizia nell'esercizio delle funzioni.
Individua i principali reati tributari la cui configurabilità può consentire il raddoppio dei termini di accertamento, sempre che il reato sia perseguibile.
Articolo 37, commi 24 e 25, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni tributarie che comportano l'obbligo di denuncia per reati tributari.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che la condotta fiscale possa astrattamente integrare un reato: occorre verificare la concreta perseguibilità penale.
- La prescrizione del reato già maturata al momento della comunicazione della notizia di reato impedisce, in linea generale, l'applicazione del termine raddoppiato.
- Per valutare la tempestività dell'accertamento bisogna confrontare il termine ordinario con quello raddoppiato e verificare, in sequenza, la data della violazione, la data di maturazione della prescrizione e la data di trasmissione della notizia di reato.
- L'Amministrazione non può utilizzare una denuncia penale tardiva o riferita a un reato già prescritto per riaprire termini di accertamento ormai scaduti.
- La verifica deve tenere conto della disciplina vigente per il periodo d'imposta interessato e dell'eventuale presenza di cause legalmente rilevanti di sospensione o interruzione della prescrizione.
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