Cassazione Civile, Ordinanza n. 22923/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione a concordato preventivo di una società e dalla contestuale apertura della sua liquidazione giudiziale, a seguito di reclamo respinto dalla Corte d’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. In sintesi, ha contestato: la ricostruzione temporale della conoscenza e dell’attuazione di un sequestro penale che avrebbe inciso sulla fattibilità del piano; l’asserita inversione dei termini della richiesta di proroga rispetto alla notificazione e la mancata considerazione del materiale probatorio; la valutazione di incompletezza del piano quanto al credito contestato di un creditore finanziario; il diniego di un ulteriore rinvio per depositare un piano riformulato e la nuova attestazione; la mancata considerazione della posizione del creditore garantito da fideiussione e degli effetti dell’escussione di un pegno e del valore di un immobile del debitore principale; la pretesa violazione della buona fede da parte del creditore istante per l’apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente asserita preclusione alla sua iniziativa; la dedotta carenza di legittimazione del pubblico ministero; e, infine, la violazione del diritto di difesa per il diniego del rinvio. Uno dei controricorrenti ha proposto ricorso incidentale sulla condanna personale e solidale alle spese del legale rappresentante in caso di mala fede; un altro controricorrente ha poi rinunciato al proprio motivo incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché, in sostanza, miravano a ottenere un nuovo apprezzamento della vicenda e a superare un orientamento consolidato secondo cui, nella procedura di revoca dell’ammissione al concordato, non esiste un diritto del debitore a ottenere un termine per modificare la proposta o a un rinvio per predisporre un nuovo piano, specie dopo l’emersione di fatti che rendono la proposta giuridicamente non fattibile; ha inoltre richiamato la continuità tra l’art. 106 CCII e l’art. 173 l.fall. e la regola per cui, in presenza di sequestro penale che sottragga beni essenziali e senza cessazione del vincolo, il piano è giuridicamente infattibile. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo fondato sulla buona fede del creditore, perché la violazione di tale principio non elimina il credito né preclude la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Quanto alla dedotta carenza di legittimazione del pubblico ministero, la Corte ha osservato che la questione era sostanzialmente superata e comunque infondata alla luce della giurisprudenza sulla partecipazione del P.M. al procedimento e sulla possibilità di formulare conclusioni anche sulla base della notitia decoctionis appresa istituzionalmente. È stato infine dichiarato inammissibile anche il motivo sul diniego di ulteriore rinvio, perché non esiste un diritto del debitore a procrastinare la decisione per riformulare il piano o produrre una nuova attestazione. Sul ricorso incidentale, quello rinunciato è stato dichiarato estinto; quello tardivo della società in liquidazione giudiziale è stato dichiarato inefficace per l’inammissibilità del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
n. 3; n. 4; art. 360 bis, n. 1
La Corte ha ritenuto che diversi motivi erano inammissibili perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto o perché si ponevano in contrasto con un orientamento consolidato di legittimità.
artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.
I, n. 4; in combinato con art. 360 c.p.c.
Richiamati dai motivi, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio decisivo di omessa pronuncia o di mala valutazione della prova tale da superare la declaratoria di inammissibilità.
Richiamato nei motivi, ma la Corte non ha ravvisato violazione dell’onere della prova idonea a fondare l’accoglimento del ricorso.
Richiamato per sostenere il diritto a proroga/rinvio, ma la Corte ha escluso che attribuisca al debitore un diritto a ottenere tempi aggiuntivi per riformulare il piano.
È la norma applicabile alla fase di revoca/ammissione nel concordato; la Corte ne ha valorizzato la continuità con l’art. 173 l.fall. e la funzione di arrestare la procedura quando manchino le condizioni per il concordato.
La Corte ha riconosciuto che la norma impone canoni di trasparenza, tempestività e prudenza, ma ha escluso che una pretesa violazione del creditore comporti la perdita o l’inopponibilità del suo credito nel concordato.
Richiamato nei motivi; non ha condotto a un diverso esito, poiché la Corte ha ritenuto decisive le ragioni di inammissibilità e la mancanza di un diritto al rinvio.
Invocato per contestare la legittimazione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto la censura priva di incidenza decisiva e comunque non fondata.
La Corte ha escluso l’operatività della rimessione in termini, mancando un evento esterno, non imputabile alla debitrice, e ritenendo il sequestro riconducibile alla sua sfera di autoresponsabilità.
Richiamato insieme all’art. 153 c.p.c. per il tema del rinvio/difesa, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto al differimento nella procedura concorsuale.
(in motivi è richiamato l’art. 2744 c.c., verosimilmente quale divieto di patto commissorio)
Il riferimento è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della questione trattata.
Richiamato per la dedotta violazione della buona fede nelle trattative/procedura; la Corte ha escluso che ciò precluda l’iniziativa del creditore.
Richiamato insieme all’art. 1337 c.c.; la Corte ha ribadito che l’eventuale violazione non comporta la perdita del diritto di credito o dell’azione concorsuale.
Richiamato nei motivi, ma non determinante ai fini dell’esito.
art. 24 Cost.
Invocato per il preteso vulnus difensivo; la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato per la nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto insussistente la denegata giustizia prospettata.
Richiamato nel ricorso incidentale per la condanna personale e solidale alle spese in caso di mala fede; la questione è rimasta assorbita dall’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della sola ricorrente principale, se dovuto per legge.
Richiamati per la disciplina del ricorso incidentale tardivo; la Corte ha applicato il principio di inefficacia del ricorso incidentale tardivo quando il ricorso principale è inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, il debitore non ha un diritto processuale a ottenere rinvii o termini aggiuntivi per riformulare la proposta o depositare una nuova attestazione, una volta emerse circostanze che incidono sulla fattibilità giuridica del piano.
- In presenza di fatti sopravvenuti o comunque rilevanti ai fini della fattibilità del concordato, il tribunale deve verificare se manchino le condizioni per l’apertura della procedura e può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale; il subprocedimento di revoca ha funzione di controllo della regolarità e della fattibilità giuridica, non di rinegoziazione del piano.
- Il sequestro penale che sottragga beni o risorse essenziali alla realizzazione del piano, se perdurante, può determinare l’infattibilità giuridica della proposta concordataria; il giudice concorsuale non può sindacare la legittimità del sequestro in sé.
- La deduzione di una violazione della buona fede da parte del creditore non comporta, di regola, la perdita del credito né la preclusione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; al più, ove ne ricorrano i presupposti, può fondare responsabilità risarcitoria.
- Nel subprocedimento ex art. 106 CCII, la partecipazione del pubblico ministero e le conclusioni anche in ordine all’apertura della liquidazione giudiziale sono compatibili con il contraddittorio, purché il debitore sia stato posto in condizione di difendersi.
- Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- Ai fini del contributo unificato, il raddoppio può essere disposto solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non si estende automaticamente al ricorrente incidentale rinunciante o al ricorso incidentale tardivo dichiarato inefficace.
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