Cassazione Civile, Ordinanza n. 29105/2018 del 13/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento tributario relativo a imposte sui redditi e IVA. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza depositata il 29 marzo 2010, aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto impugnato, ritenendo insufficiente la motivazione della decisione di primo grado e reputando che la contribuente avesse provato la regolare presentazione delle dichiarazioni e prodotto la documentazione contabile, dalla quale non emergeva la maggior pretesa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva ammesso nuove eccezioni in appello sui presupposti dell'accertamento induttivo e sui criteri di rideterminazione dell'imponibile; con il secondo ha censurato l'affermazione che la contribuente, ammessa alla contabilità semplificata, non fosse tenuta a redigere e documentare analiticamente le rimanenze; con il terzo ha lamentato l'omessa motivazione sulle riprese relative ad ammortamenti, spese per carburanti e altri costi ritenuti non deducibili, non documentati o non di competenza. La contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso principale, sostenendo che il termine scadeva sabato 14 maggio 2011 mentre il ricorso era stato consegnato per la notifica il 16 maggio 2011; ha inoltre proposto ricorso incidentale con due motivi, il primo per omessa motivazione sulla prova dell'invio della dichiarazione e il secondo sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività: poiché il termine scadeva sabato 14 maggio 2011, era prorogato al primo giorno non festivo e il ricorso, consegnato per la notifica il 16 maggio, era tempestivo. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale: le contestazioni formulate in appello risultavano già sostanzialmente comprese nel ricorso introduttivo e in secondo grado erano state sviluppate più compiutamente. Ha accolto il secondo motivo, affermando che anche le imprese minori in contabilità semplificata devono indicare annualmente le rimanenze nel registro degli acquisti IVA, distinguendole per categorie omogenee con un grado di analiticità adeguato all'attività; in mancanza, se la carenza impedisce il controllo, l'Amministrazione può considerare inattendibile la contabilità e procedere ad accertamento induttivo. La specificità non deve essere assoluta e l'Ufficio può sindacarne l'adeguatezza solo in presenza di ragioni concrete e motivate. Ha accolto il terzo motivo perché la CTR non aveva esposto alcuna ragione per annullare le riprese relative ad ammortamenti, carburanti e altri costi. Il ricorso incidentale è stato rigettato: il primo motivo era inammissibile per difetto d'interesse, oltre che infondato, poiché la contribuente era risultata vittoriosa in appello e la CTR aveva ritenuto provato l'invio regolare della dichiarazione; il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito e comunque infondato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
dalla semplice lettura del ricorso introduttivo del contribuente (trascritto nel ricorso per cassazione del Fisco ai fini dell'autosufficienza dell'impugnazione) si evince come le eccezioni formulate in appello relative al difetto dei presupposti dell'accertamento induttivo, alla congruità e coerenza della ricorrente agli studi di settore, alla mancata indicazione e giustificazione dei criteri per determinare l'utile, e ai calcoli errati, siano stati invero meglio espressi in seconde cure
Non costituisce nuova eccezione in appello la più compiuta esposizione di contestazioni che, nella loro sostanza, erano già state formulate nel ricorso introduttivo.
anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata, analiticità che può esser sindacata dall’Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l’esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono esser fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.
Anche le imprese in contabilità semplificata sono tenute a indicare le rimanenze per categorie omogenee, con analiticità proporzionata all'attività e idonea a consentire il controllo. La carenza rileva ai fini dell'inattendibilità contabile e dell'accertamento induttivo quando impedisce concretamente la verifica; le informazioni richieste possono essere fornite anche durante le attività di accesso, ispezione e verifica.
art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono esser fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.
L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo quando l'omessa indicazione delle rimanenze con dettaglio adeguato rende inattendibile la contabilità e impedisce il controllo, fermo restando che il contribuente può fornire la documentazione richiesta anche nella fase di verifica.
in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono esser fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.
La disposizione è richiamata dalla Corte, insieme alle norme sull'accertamento induttivo, nel quadro della contestazione concernente la ricostruzione della base imponibile; la decisione enuncia specificamente che la carenza delle indicazioni sulle rimanenze può rendere inattendibile la contabilità e consentire l'accertamento induttivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si evince chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata come in ordine a tali riprese il secondo giudice si sia mantenuto del tutto silente senza in alcun modo dar conto delle ragioni in forza delle quali tali recuperi sono stati ritenuti infondati e conseguentemente annullati
La decisione è censurabile per omessa motivazione quando non espone le ragioni per cui sono state annullate specifiche riprese a tassazione, relative a costi o componenti reddituali contestati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo – relativo invero a vizio del procedimento rilevabile l’ufficio è infondato
La Corte esamina la censura di violazione processuale relativa all'ammissione di nuove eccezioni in appello, ma la rigetta perché le contestazioni risultavano già sostanzialmente presenti nel ricorso di primo grado.
Massime di principio
- Anche le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata devono indicare annualmente le rimanenze nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, distinguendo i beni per categorie omogenee e con un grado di analiticità adeguato all'attività esercitata.
- Il grado di dettaglio delle categorie di rimanenze non è soggetto a un vincolo di assoluta analiticità; l'Ufficio può contestarne l'adeguatezza solo quando il difetto impedisce concretamente il controllo e sulla base di ragioni specifiche, comprovate e motivate.
- La documentazione richiesta sulle rimanenze può essere fornita dal contribuente anche nel corso dell'accesso, dell'ispezione o della verifica. Se le indicazioni mancano e la carenza impedisce il controllo, l'Amministrazione può ritenere inattendibile la contabilità e procedere ad accertamento induttivo.
- La riformulazione più ampia in appello di contestazioni già sostanzialmente proposte in primo grado non integra, per ciò solo, una nuova eccezione vietata.
- È viziata per omessa motivazione la sentenza che annulla riprese a tassazione senza esporre le ragioni della decisione per ciascuna delle contestazioni rilevanti.
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