Cassazione Civile, Ordinanza n. 27468/2018 del 30/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrici)
La controversia
La controversia traeva origine da una lite ereditaria sulla titolarità di un immobile e da una controversia possessoria definita con verbale di conciliazione del 3 dicembre 2007, nel quale era stata prevista una penale per il ritardato rilascio. Il 10 agosto 2009 il Tribunale di Firenze ingiunse alla ricorrente di pagare 44.000 euro a ciascuna delle due congiunte. La ricorrente, che il 2 luglio 2009 aveva già chiesto la riduzione della penale e il 12 novembre 2009 propose opposizione al decreto ingiuntivo, sosteneva di essere stata indotta a sottoscrivere l’accordo approfittando della sua inesperienza. Le creditrici replicavano che era stata lei a indicare l’importo e che la penale, commisurata al presumibile canone di locazione maggiorato del 50%, non era iniqua. Riuniti i procedimenti, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e ridusse la penale, condannando la ricorrente a pagare 26.400 euro a ciascuna creditrice. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 28 giugno 2016, respinse l’appello principale della ricorrente e quello incidentale di una delle creditrici. In Cassazione la ricorrente articolò due motivi. Con il primo denunciò violazione dell’art. 1384 c.c. e vizi motivazionali, contestando: la mancata considerazione dello scomputo di 20.000 euro per lavori, previsto nel contratto di locazione stipulato il 3 novembre 2009 con un nuovo conduttore, mediante riduzioni mensili di 1.000 euro per 20 mesi rispetto al canone di 3.700 euro; la mancata valutazione dell’indisponibilità di una stanza, indicata come pari al 15% della superficie utile e di particolare pregio; il calcolo della riduzione sulla base di quote proprietarie paritarie anziché delle quote di 4/9 e 5/18 ciascuna; la rilevanza attribuita al verosimile esito negativo della causa possessoria transatta; l’asserita incongruità della maggiorazione del 50% rispetto a percentuali inferiori applicate in altri casi; e la mancata considerazione dell’interesse patrimoniale delle creditrici alla liberazione dell’immobile. Con il secondo motivo denunciò omessa pronuncia e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, dopo la riunione dei procedimenti, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare separatamente le spese del giudizio di riduzione della penale e di quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale si riteneva totalmente vittoriosa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo perché inammissibile. Le censure sullo scomputo di 20.000 euro non erano specifiche e non coglievano la ratio della decisione: la Corte d’appello aveva fatto riferimento al valore locativo del bene e non aveva assunto il contratto del 3 novembre 2009 come parametro diretto; aveva inoltre considerato le spese di adeguamento, ma escluso che dovessero essere sottratte dalla penale, data la funzione di liquidazione anticipata del danno propria della clausola. Le doglianze sulla stanza chiusa e sulle sue caratteristiche investivano valutazioni di fatto non sindacabili in legittimità. La censura sulle quote proprietarie non si confrontava con la valutazione equitativa richiesta dall’art. 1384 c.c., riferita anche alle aspettative delle parti al momento della transazione, quando erano pendenti le controversie ereditarie; inoltre non individuava un fatto storico decisivo omesso e riproponeva valutazioni di merito. Sono state dichiarate inammissibili anche le contestazioni sulla motivazione relativa alla causa possessoria, sulla percentuale di maggiorazione del 50% — formulata in modo generico sulla base di casi non sovrapponibili — e sull’interesse delle creditrici alla liberazione dell’immobile, per difetto di autosufficienza e perché dirette a rivalutare il merito. Il secondo motivo è stato rigettato: la riunione dei procedimenti consentiva una valutazione complessiva delle spese e non imponeva due liquidazioni autonome; il Tribunale aveva considerato sia il parziale accoglimento della domanda di riduzione sia la revoca del decreto ingiuntivo accompagnata dalla condanna al pagamento della penale ridotta. La ricorrente è stata condannata a pagare, a ciascuna controricorrente, 4.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1384 c.c.
La Corte territoriale (pagina 4) ha affermato correttamente che il potere di riduzione della penale (art. 1384 c.c.) è oggetto di un giudizio secondo equità, svincolato dalla osservanza rigorosa delle regole del diritto soggettivo, ma ispirato a principi di prudenza.
La riduzione della penale è affidata a una valutazione equitativa prudenziale che considera la concreta situazione contrattuale e l’interesse del creditore all’adempimento; non è rigidamente vincolata alla misura del danno né alla proporzione tra le quote proprietarie.
art. 360 c.p.c., n. 5
In realtà, la circostanza è espressamente presa in esame dalla Corte che esclude di dover scorporare l’importo relativo ai lavori di ristrutturazione i e ciò sulla base di una specifica motivazione (la clausola penale si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale che opera su un piano diverso e successivo rispetto all’eventuale inadempimento costituendo una liquidazione anticipata e concordata del danno, indipendentemente dalla prova dello stesso).
La censura ai sensi del n. 5 non è ammissibile per ottenere una nuova valutazione di circostanze già esaminate o per contestare la congruità della motivazione; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
art. 112 c.p.c.
A seguito della riunione dei procedimenti il Tribunale ha operato una valutazione complessiva, tenendo conto che, rispetto alla domanda di D.M. di riduzione della penale, vi è stato un parziale accoglimento; rispetto alla domanda di pagamento della penale, oggetto di procedimento monitorio e successiva opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della riduzione della penale, è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma egualmente disposta la condanna al pagamento della somma inferiore.
La riunione dei procedimenti e la decisione complessiva sulle domande non comportano, di per sé, omissione di pronuncia per il fatto che il giudice non abbia adottato statuizioni o liquidazioni separate per ciascun procedimento riunito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
A seguito della riunione dei procedimenti il Tribunale ha operato una valutazione complessiva, tenendo conto che, rispetto alla domanda di D.M. di riduzione della penale, vi è stato un parziale accoglimento; rispetto alla domanda di pagamento della penale, oggetto di procedimento monitorio e successiva opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della riduzione della penale, è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma egualmente disposta la condanna al pagamento della somma inferiore.
Dopo la riunione di più procedimenti, la regolazione delle spese può essere compiuta con una valutazione complessiva degli esiti delle domande; la censura deve contestare specificamente tale valutazione, compresa l’eventuale soccombenza reciproca.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
In caso di reiezione integrale dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La riduzione della clausola penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. è una valutazione equitativa e prudenziale del giudice di merito. Deve considerare l’interesse del creditore all’adempimento, l’incidenza della penale sull’equilibrio delle prestazioni e la concreta situazione contrattuale esistente quando la clausola fu determinata, senza essere rigidamente commisurata al danno effettivo o alle quote proprietarie.
- La clausola penale costituisce una liquidazione anticipata e concordata del danno e svolge una funzione di rafforzamento del vincolo; la sua applicazione è indipendente dalla prova del danno. Condizioni economiche pattuite successivamente con un nuovo conduttore, anche per compensare spese di adeguamento, non impongono di per sé di scorporare tali importi dalla penale, quando il giudice abbia valutato quest’ultima in relazione al valore locativo e alla funzione della clausola.
- In Cassazione, la censura motivazionale non consente di rimettere in discussione valutazioni di fatto o la congruità della motivazione. Per essere ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., deve individuare un fatto storico decisivo che il giudice abbia omesso di esaminare; le contestazioni relative a caratteristiche, pregio o appetibilità di un immobile attengono invece al merito.
- La riunione di procedimenti non comporta l’obbligo di liquidare separatamente le spese di ciascuno: il giudice può considerare complessivamente l’esito delle domande riunite, inclusi il parziale accoglimento di una domanda e la revoca del decreto ingiuntivo accompagnata dalla condanna al pagamento dell’importo ridotto.
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