Cassazione Civile, Ordinanza n. 26843/2018 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (prefettura)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, contro una cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa relativa a una violazione del codice della strada. L’opposizione si fondava sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contestazione e sulla mancata conoscenza dell’atto presupposto; il verbale non era stato contestato nel merito. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo regolarmente notificato il verbale. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 162/2012 depositata l’8 maggio 2012, aveva rigettato l’appello, rilevando che la sola deduzione della mancata regolare notificazione non consentiva di annullare la cartella se non erano state formulate contestazioni anche contro l’atto sanzionatorio presupposto. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, ha sostenuto che la Prefettura avesse sollevato solo in appello l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione e che, in ogni caso, la mancata notifica del verbale potesse essere dedotta da sola; con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 167, 345 e 112 c.p.c., ha dedotto che il Tribunale avesse oltrepassato petitum e causa petendi e accolto una nuova eccezione, non proposta in primo grado; con il terzo, denunciando la violazione dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981, ha affermato di aver eccepito davanti al giudice di pace il decorso del termine di 150 giorni tra la violazione e la notificazione della cartella. In via preliminare la Corte ha ritenuto valida la procura speciale, benché materialmente allegata al ricorso su foglio separato, e ha considerato sanata ex nunc la nullità della notificazione del ricorso alla Prefettura, essendosi costituita l’Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente. Ha precisato che la deduzione della Prefettura in appello costituiva una mera difesa diretta a sostenere il rigetto del gravame, non una nuova domanda o eccezione vietata, e che non si era formato alcun giudicato sul merito della controversia, poiché l’opposizione in primo grado era stata respinta per la ritenuta regolarità della notificazione. Nel merito, ha confermato che l’opposizione alla cartella proposta per recuperare le garanzie non esercitate a causa dell’omessa o invalida notifica dell’atto presupposto deve essere accompagnata da contestazioni contro il contenuto o i vizi di quell’atto: la sola deduzione del difetto di notifica non basta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato né trascritto dove, nel giudizio di appello, avesse riproposto l’eccezione relativa al termine di 150 giorni, necessaria per evitare che fosse considerata rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente a rifondere alla Prefettura le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’agente della riscossione, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Invero, va sul punto data continuità alla giurisprudenza applicativa dell’art. 365 c.p.c. (v. ad es. Cass. n. 29785 del 19/12/2008) secondo la quale la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità, anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso, e l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (copia notificata che, nel caso di specie, mostra essere la procura già sottoscritta all’epoca dell’istanza di notifica).
La procura speciale per il ricorso per cassazione soddisfa il requisito di specialità anche se apposta su foglio separato, purché materialmente unito al ricorso; la sua anteriorità alla notificazione può risultare dal contenuto della copia notificata.
art. 369 c.p.c.
l’avvenuto deposito del controricorso da parte dell’avvocatura generale, pur oltre il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., deve ritenersi tempestivo in quanto sanante ex nunc la nullità, che altrimenti avrebbe imposto la rinnovazione con nuovo decorso del termine
La costituzione della parte destinataria può sanare ex nunc la nullità della notificazione del ricorso; una volta intervenuta la sanatoria, il deposito del controricorso oltre il termine indicato dalla norma è ritenuto tempestivo nel caso in esame.
artt. 22 e 23 L. n. 689/1981
Invero, il fatto stesso che nell’ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell’atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l’impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario; onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto
L’opposizione alla cartella, quando serve a recuperare il rimedio giudiziario precluso dalla mancata o invalida notifica dell’atto presupposto, deve comprendere anche contestazioni di merito o vizi dell’atto presupposto. La sola denuncia del difetto di notifica non è sufficiente, poiché la conoscenza acquisita tramite la cartella può sanare il vizio se non sono dedotte difese rimaste precluse.
art. 7 D.Lgs. n. 150/2011
l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione
Quando si deduce che la cartella è il primo atto conosciuto a causa dell’omessa o nulla notifica del verbale o dell’ordinanza ingiunzione, l’opposizione ha natura recuperatoria e segue il rito previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative, non quello dell’opposizione all’esecuzione.
art. 615 c.p.c.
l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione
L’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è il rimedio applicabile quando la contestazione della cartella si fonda sulla mancata o invalida notifica dell’atto sanzionatorio presupposto e mira a recuperare le difese non esercitate.
art. 112 c.p.c.
non ha concretato alcuna violazione del divieto delle nuove domande o eccezioni, nè ha inciso su petitum e causa petendi o su alcun giudicato circa il merito della controversia
La deduzione svolta dalla parte appellata in appello, quando consiste in una mera difesa a sostegno del rigetto del gravame, non modifica petitum o causa petendi e non integra una nuova domanda o eccezione.
art. 345 c.p.c.
La deduzione d’inammissibilità dell’originaria opposizione formulata dalla parte appellata in sede di costituzione in appello, e condivisa dal giudice di appello, per essere stata l’opposizione stessa alla cartella fondata sulla mancata conoscenza del verbale senza alcuna impugnazione dell’atto stesso, costituendo una mera difesa a sostegno del rigettò del gravame avanzato dall’appellante, non ha concretato alcuna violazione del divieto delle nuove domande o eccezioni
Non viola il divieto di nuove domande o eccezioni in appello la mera difesa con cui la parte appellata sostiene che l’opposizione originaria è inammissibile perché non contiene contestazioni dell’atto presupposto.
art. 346 c.p.c.
Nel dedurre di aver eccepito innanzi al giudice di pace, quale motivo di opposizione, il decorso del termine di decadenza di 150 giorni dalla data della violazione a quella della notificazione della cartella esattoriale, al di là di altre ragioni di carenza di autosufficienza indicata dalla controricorrente amministrazione, il ricorrente omette di indicare, e fornire la conseguente trascrizione, del luogo documentale in cui, in appello, il ricorrente stesso abbia riproposto l’eccezione, onde non farla ritenere rinunciata ex art. 346 c.p.c., posto che si deduce in ricorso che essa, menzionata, sia stata però ritenuta assorbita dal giudice di pace.
La parte che intende evitare che un’eccezione assorbita in primo grado sia considerata rinunciata deve riproporla in appello; in cassazione deve indicare e documentare dove tale riproposizione sia avvenuta.
art. 14 L. n. 689/1981
Nel dedurre di aver eccepito innanzi al giudice di pace, quale motivo di opposizione, il decorso del termine di decadenza di 150 giorni dalla data della violazione a quella della notificazione della cartella esattoriale, al di là di altre ragioni di carenza di autosufficienza indicata dalla controricorrente amministrazione, il ricorrente omette di indicare, e fornire la conseguente trascrizione, del luogo documentale in cui, in appello, il ricorrente stesso abbia riproposto l’eccezione, onde non farla ritenere rinunciata ex art. 346 c.p.c., posto che si deduce in ricorso che essa, menzionata, sia stata però ritenuta assorbita dal giudice di pace.
La Corte non esamina nel merito il termine di decadenza invocato ai sensi dell’art. 14, poiché il motivo è inammissibile per mancata indicazione e trascrizione della riproposizione dell’eccezione in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’opposizione alla cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa stradale, proposta perché la cartella sarebbe il primo atto conosciuto a causa dell’omessa o invalida notifica del verbale o dell’ordinanza ingiunzione, ha funzione recuperatoria e segue il rito dell’opposizione alle sanzioni amministrative, non quello dell’opposizione all’esecuzione.
- L’opposizione recuperatoria alla cartella deve contenere, oltre alla deduzione preliminare dell’omessa o invalida notifica dell’atto presupposto, anche contestazioni dirette contro il contenuto o i vizi di tale atto; la sola censura della notifica non è sufficiente ad ottenere l’annullamento della cartella.
- La deduzione, formulata dalla parte appellata in appello, che l’opposizione originaria è inammissibile perché non contesta l’atto presupposto costituisce una mera difesa a sostegno del rigetto del gravame e non una nuova domanda o eccezione vietata.
- L’eccezione assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello per evitare che sia considerata rinunciata; chi ne deduce in cassazione la mancata considerazione deve indicare e trascrivere il passaggio processuale in cui l’ha riproposta.
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