Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27428/2018 del 29/10/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (marito separato)

La controversia

La moglie separata aveva notificato al marito, il 22 settembre 2014, un precetto per somme che, secondo quanto successivamente riconosciuto, erano già state corrisposte. Il marito aveva proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; la moglie aveva rinunciato al precetto e offerto il pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 29 settembre 2015, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2280/2016 depositata il 13 dicembre 2016, aveva rigettato l’appello del marito e confermato la compensazione. Con un unico motivo, il marito ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse valutato la soccombenza virtuale della moglie e avesse fondato la compensazione soltanto sulla rinuncia al precetto e sull’offerta delle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, essendo l’opponente vittorioso in toto, la regola dell’art. 91 c.p.c. comportava la condanna della controparte alle spese. La rinuncia al precetto e l’offerta delle spese, accompagnate dal riconoscimento dell’infondatezza della pretesa perché le somme erano già state pagate, non costituivano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; al contrario, evidenziavano il riconoscimento integrale delle ragioni dell’opponente. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito condannando la resistente a pagare le spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro 1.860,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 100,00 per esborsi e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    nel caso concreto, la Corte d’appello – pure in presenza di una vittoria totale dell’opponente a precetto, G.G., evidenziata dalla stessa Corte, che avrebbe dovuto comportare la condanna dell’opposta B.A. alle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. – ha ritenuto di fare applicazione della disposizione derogatoria di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis)

    In presenza della vittoria totale di una parte, la regola è la condanna della controparte soccombente alle spese; la compensazione costituisce una deroga che richiede i presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    pertanto, non si può ritenere che la rinuncia al precetto e l’offerta delle spese giudiziali, da parte della B., possano integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono consentire, in difetto di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2;

    In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. La rinuncia alla pretesa e l’offerta delle spese, quando manifestano il riconoscimento dell’infondatezza della propria azione e delle ragioni avversarie, non integrano tali ragioni.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, debba condannare la B. al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.860,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge;

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della pronuncia impugnata.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita soltanto in presenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.; la relativa clausola generale va specificata dal giudice di merito mediante una valutazione giuridicamente sindacabile in cassazione.
  • La novità o l’obiettiva controvertibilità delle questioni può integrare gravi ed eccezionali ragioni soltanto se rivela un atteggiamento soggettivo del soccombente giustificabile in rapporto alle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere, valutate al momento di introduzione della lite o di compimento dell’attività che ha generato le spese.
  • La rinuncia alla pretesa azionata e l’offerta delle spese non giustificano di per sé la compensazione quando attestano il riconoscimento integrale delle ragioni della controparte e l’infondatezza della propria pretesa; in caso di vittoria totale dell’opponente, le spese seguono la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.