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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28742/2018 del 09/11/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

I proprietari di un lotto con abitazione e garage-magazzino, citando il 22 gennaio 2004 l’impresa individuale confinante che lavorava marmi grezzi, semigrezzi e rottami, deducevano che dal 1996 l’incremento dell’attività aveva causato immissioni intollerabili di rumori e polveri. Rilievi dell’ARPAV avevano accertato il superamento dei limiti acustici. Chiedevano il risarcimento di Euro 75.330,00 per il deprezzamento dell’immobile e di Euro 30.000,00 per danno esistenziale; in subordine, un indennizzo di Euro 30.000,00 oltre a Euro 30.000,00 per il danno esistenziale. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2024/2008 depositata il 10 settembre 2008, condannava l’impresa a pagare Euro 12.500,00, in valori attuali, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. I proprietari appellavano limitatamente alla quantificazione e al mancato riconoscimento del danno esistenziale, insistendo per una CTU e per la prova testimoniale. Dopo la morte del titolare, gli eredi si costituivano e proponevano appello incidentale. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2464/2013 pubblicata il 16 ottobre 2013, rigettava l’appello principale, accoglieva gli appelli incidentali e respingeva la domanda di risarcimento per il deprezzamento dell’immobile. In cassazione i proprietari articolavano sette motivi: (1) violazione degli artt. 2043, 844 e 1223 c.c., sostenendo che la violazione dei limiti acustici provasse un danno patrimoniale permanente; (2) violazione degli artt. 191, 115 e 116 c.p.c. per il diniego della CTU estimativa, che avrebbe potuto ricostruire il valore dell’immobile in un periodo passato; (3) insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla prova delle immissioni e della svalutazione; (4) omesso esame o motivazione carente sulla cessazione dell’attività e sulle polveri, oltre al rumore; (5) omesso esame o contraddittorietà tra l’accertamento delle immissioni intollerabili e l’esclusione dei danni patrimoniale ed esistenziale; (6) violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione agli artt. 844 e 2043 c.c., per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa; (7) violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame della domanda di danno esistenziale. A sostegno di quest’ultimo motivo deducevano anche che una proprietaria avrebbe sviluppato, per lo stress da rumore, un disturbo dell’adattamento con attacchi di panico e un danno biologico permanente stimato al 10%.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo e il sesto motivo sono infondati: il danno patrimoniale da deprezzamento non era dimostrato attraverso circostanze specifiche e la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno e degli elementi fattuali utili a determinarlo. È inoltre ritenuto legittimo il diniego della CTU estimativa, perché avrebbe avuto carattere esplorativo e avrebbe cercato di supplire alle carenze di allegazione e prova della parte. I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili: censurano insufficienze o contraddizioni motivazionali non deducibili secondo il testo applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e non individuano specificamente un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, di cui sarebbe stato omesso l’esame; mirano invece a ottenere una rivalutazione del merito. Il settimo motivo è infondato: il danno esistenziale non è in re ipsa e deve essere allegato in modo circostanziato, indicando fatti specifici; la deduzione generica della compromissione della serenità familiare e la mancata specifica critica, in appello, alla statuizione di primo grado sulla novità della prospettazione del danno psico-biologico non consentivano di riconoscere il pregiudizio. I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Ne consegue che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto.

    Nel quadro della responsabilità aquiliana, la mera illiceità delle immissioni non dimostra automaticamente il danno non patrimoniale: il pregiudizio esistenziale deve essere allegato e provato in concreto.

  • art. 844 c.c.

    Vero che, di recente, essa ha affermato che l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. sez. un. n. 2611 del 2017; conf. Cass. n. 20445 del 2017).

    L’accertamento di immissioni illecite può fondare il risarcimento del danno non patrimoniale anche senza una lesione biologica documentata, quando siano allegati e provati pregiudizi alla vita familiare o alle abitudini quotidiane; la prova può essere presuntiva, ma non manca l’onere di allegare il pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte di merito, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure – che aveva accolto la pretesa risarcitoria degli attori, sulla base di una valutazione equitativa “svincolata tuttavia da concreti sostegni e da indagini di mercato circa la sussistenza di un effettivo deprezzamento (nonchè sulle relative cause, in relazione all’intero contesto ambientale ed urbanistico)” -, ha correttamente escluso la sussistenza di un danno patrimoniale per deprezzamento dell’immobile, conseguente alle immissioni de quibus, in ragione della mancata deduzione di specifiche circostanze atte a desumere un siffatto deprezzamento, “da valutare del resto retrospettivamente, posto che la ditta individuale C. è da tempo (dal 2007) cessata”.

    Il danno patrimoniale da svalutazione dell’immobile conseguente alle immissioni richiede la deduzione di circostanze concrete che consentano di accertarne l’effettiva esistenza e il nesso con le immissioni; non basta una liquidazione priva di sostegni probatori.

  • art. 1226 c.c.

    L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

    La liquidazione equitativa è utilizzabile quando l’esistenza del danno risarcibile è provata ma il suo preciso ammontare è obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da dimostrare; non può sostituire la prova dell’esistenza del danno né quella della responsabilità.

  • art. 2056 c.c.

    L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

    Nella liquidazione del danno da illecito, il criterio equitativo integra la determinazione del quantum soltanto dopo che siano provati l’esistenza del danno e i presupposti della responsabilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

    La CTU assiste il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni tecniche; non può essere disposta per ricercare fatti o prove mancanti, né per sollevare la parte dal relativo onere.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

    La disposizione sulla nomina del consulente non attribuisce alla CTU una funzione esplorativa: la consulenza può coadiuvare il giudice su elementi acquisiti, ma non supplire alle carenze di allegazione o prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

    La valutazione tecnica di elementi acquisiti può avvalersi della CTU, ma questa non costituisce uno strumento per ricercare elementi di fatto non provati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Prevede, infatti, il nuovo testo della norma che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

    Il vizio è configurabile per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non per la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né per ottenere una diversa valutazione delle risultanze.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Per dedurre l’omesso esame in cassazione occorre indicare specificamente il fatto storico, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e documentazione richiesti per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Pertanto, questa Corte ha riaffermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto.

    Chi domanda il risarcimento del danno esistenziale deve allegare e provare un pregiudizio concreto e specifico, non essendo sufficiente la sola prova della condotta illecita o una formula generica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che siano già provate l’esistenza di un danno risarcibile e la responsabilità; serve a determinarne l’ammontare quando la quantificazione precisa è obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, e non può colmare la mancanza di prova dell’an debeatur.
  • La CTU è uno strumento di ausilio al giudice per valutare fatti acquisiti o risolvere questioni tecniche; è legittimo negarla quando sia richiesta per ricercare elementi non provati o supplire alle carenze di allegazione e prova della parte.
  • Il danno patrimoniale da deprezzamento di un immobile per immissioni richiede allegazioni e dati concreti che consentano di desumere l’effettiva svalutazione e di collegarla causalmente alle immissioni; non è sufficiente una quantificazione equitativa priva di riscontri.
  • Il danno esistenziale non è in re ipsa. La domanda deve indicare in modo circostanziato fatti specifici che descrivano il pregiudizio e il suo impatto concreto sulla vita o sulla personalità; la prova può essere anche presuntiva, ma non può mancare un’allegazione sufficientemente specifica.
  • Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012, non sono deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il ricorrente deve identificare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il dato da cui risulta, come e quando sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe condotto a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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