Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27058/2018 del 25/10/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia riguardava una delibera condominiale che aveva posto a carico dei proprietari degli appartamenti serviti da una colonna di scarico il costo dei relativi lavori. Il condomino aveva impugnato la delibera, sostenendo che gli impianti fossero parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. e dei regolamenti condominiali succedutisi nel tempo; che la condotta di scarico fosse un semplice percorso di deflusso, non un impianto cui applicare l’art. 1123, comma 3, c.c.; e che, trattandosi di un solo edificio servito da una sola scala, un solo ascensore, un solo impianto di riscaldamento e un solo impianto idraulico, non ricorressero i presupposti del condominio parziale. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1913/2013 depositata il 25 settembre 2013, aveva rigettato l’appello. In Cassazione il ricorrente ha proposto due censure collegate, deducendo violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione e omessa o erronea qualificazione dei beni e delle opere. Con memoria ha inoltre eccepito preliminarmente la nullità della procura del controricorrente. Non sono indicati importi relativi ai lavori.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di nullità della procura del condominio: la procura apposta in calce al controricorso è speciale perché forma con esso un corpo unico e, nella specie, la data del 28 marzo 2014, successiva alla sentenza impugnata, ne confermava l’attinenza al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile come tale, non essendo denunciata una delle specifiche violazioni delle regole sull’acquisizione o valutazione delle prove, e il vizio motivazionale non rispettava i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva accertato che la colonna serviva soltanto alcuni appartamenti e aveva motivato ampiamente tale conclusione. Su questa premessa fattuale, la ripartizione delle spese a carico dei soli proprietari delle unità servite era conforme all’art. 1123, comma 3, c.c.: le cose e gli impianti destinati al servizio di una sola parte dell’edificio formano oggetto di condominio separato e le relative spese gravano sui condomini che ne traggono utilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato

    La procura apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso è speciale e riferibile alla fase processuale cui l’atto inerisce, poiché procura e atto formano un corpo unico.

  • art. 1117 c.c.

    nel condominio degli edifici la comproprietà delle parti comuni indicate dall’art. 1117 cod. civ. e, più in generale, che servono per l’esistenza e l’uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l’obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che l’art. 1123 cod. civ., comma 1 pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell’uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell’immobile

    La comunione delle parti e degli impianti rileva in ragione del collegamento strumentale, materiale o funzionale con le unità immobiliari; manca il presupposto della comunione per le cose e gli impianti destinati soltanto a una parte dell’edificio rispetto alle unità che non ne sono servite.

  • art. 1123, comma 1, c.c.

    nel condominio degli edifici la comproprietà delle parti comuni indicate dall’art. 1117 cod. civ. e, più in generale, che servono per l’esistenza e l’uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l’obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che l’art. 1123 cod. civ., comma 1 pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell’uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell’immobile

    Per le parti comuni al condominio generale, le spese di manutenzione e conservazione sono ripartite tra i condomini in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell’uso.

  • art. 1123, comma 3, c.c.

    le cose, i servizi e gli impianti necessari per l’esistenza e l’uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell’edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell’altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione; ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale dell’art. 1123 cod. civ., comma 3, a norma del quale “quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

    Le spese di manutenzione e conservazione di cose o impianti destinati a servire soltanto una parte dell’edificio gravano sui proprietari delle unità servite, che formano un condominio separato rispetto a quel bene o impianto.

  • art. 115 c.p.c.

    una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile quando il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti legali, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre soltanto nei casi in cui il giudice disattenda prove legali o attribuisca valore di piena prova, senza vaglio critico, a elementi soggetti a valutazione; non coincide con una diversa o contestata valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”

    Lo scrutinio previsto dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. si svolge per ciascun motivo e in relazione al momento della decisione; quando il motivo non si discosta da un orientamento di legittimità consolidato senza offrire ragioni per modificarlo, l’esito è la declaratoria d’inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve individuarlo e indicare dove risulta, in che modo e quando è stato discusso e perché avrebbe determinato un esito diverso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    La censura di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione richiesti per il ricorso e per il deposito degli atti; il fatto asseritamente omesso va individuato e collegato agli atti e alla discussione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

    Quando ricorrono i presupposti processuali richiamati dalla disposizione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione determina la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel condominio, l’appartenenza di un bene o impianto alle parti comuni presuppone un collegamento strumentale, materiale o funzionale con le unità immobiliari interessate; beni e impianti destinati a servire soltanto una parte dell’edificio sono riferibili ai soli proprietari delle unità servite.
  • Le spese di manutenzione e conservazione di opere o impianti destinati al servizio esclusivo di una parte dell’edificio gravano sui condomini che ne traggono utilità, in quanto partecipanti al relativo condominio parziale.
  • La mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non integra violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; tali norme sono violate soltanto nelle specifiche ipotesi di uso di prove non dedotte o assunte d’ufficio oltre i limiti legali, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di valore legale a elementi liberamente valutabili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la semplice insufficienza della motivazione né l’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
  • La procura apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso forma un corpo unico con l’atto e, per ciò stesso, è speciale e riferibile alla fase processuale cui l’atto appartiene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.