Cassazione Civile, Ordinanza n. 34074/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata per il recupero di un credito iscritto a ruolo e riferito a tre cartelle di pagamento. Il contribuente aveva inizialmente proposto opposizione davanti al giudice civile e poi riassunto il giudizio in sede tributaria. Dopo un primo ciclo processuale culminato in una decisione di legittimità che aveva riconosciuto la giurisdizione tributaria, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con richiesta di accertare l'insussistenza delle pretese per decadenza o prescrizione e la non esigibilità del credito. La Corte regionale ha rigettato l'appello ritenendo sufficienti gli estratti di ruolo e dando per avvenuta la notifica delle cartelle. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il giudicato di rinvio e confermato una decisione di inammissibilità per difetto di giurisdizione già cassata; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 65 ord. giud., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, censurando l'uso degli estratti di ruolo come prova della notifica delle cartelle senza produzione delle matrici o degli avvisi di ricevimento e deducendo anche un errore sull'indirizzo di notifica; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 28 l. n. 689/1981, dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2946 c.c., per omessa pronuncia su prescrizione e decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando come mero errore materiale la formula dispositiva della sentenza impugnata, poiché la motivazione mostrava che il giudice di rinvio aveva effettivamente esercitato la giurisdizione e deciso il merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il ruolo è titolo per l'intervento nella riscossione, ma, a fronte di contestazioni, grava sull'agente della riscossione l'onere di depositare la documentazione a supporto della pretesa, e quindi la prova specifica della notificazione delle cartelle, non essendo sufficiente il solo estratto di ruolo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse solo un errore materiale nel dispositivo.
il giudizio di rinvio è fase autonoma destinata a decidere il merito nei limiti della decisione rescindente; la censura è stata però respinta perché il giudice di merito aveva comunque deciso sul merito.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
il ruolo costituisce titolo per l'intervento nella procedura di riscossione, ma non esonera l'agente dell'obbligo di provare, se contestata, la notifica delle cartelle.
art. 65 dell'Ordinamento giudiziario
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.
richiamato a sostegno della doglianza sulla valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla necessità di prova specifica della notifica.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta dal ricorrente illogica e non sufficientemente motivata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la dedotta carenza di motivazione; la Corte ha accolto il motivo sotto il profilo della prova della notifica.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia su prescrizione e decadenza, motivo poi assorbito.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e dei termini, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 28 della legge n. 689 del 1981
richiamato dal ricorrente in tema di termini di prescrizione/decadenza, senza decisione autonoma per assorbimento.
art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione/decadenza, senza decisione autonoma per assorbimento.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla prescrizione ordinaria; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rinvio, una formula dispositiva impropria non determina di per sé violazione del giudicato se dalla motivazione risulta che il giudice ha effettivamente deciso sul merito e riconosciuto la propria giurisdizione; il dato decisivo è la sostanza della pronuncia, non l'etichetta formale.
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, il ruolo è titolo sufficiente per legittimare l'azione dell'agente, ma, quando la notifica delle cartelle è specificamente contestata, grava sull'agente stesso l'onere di produrre la documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione; il solo estratto di ruolo non basta a integrare tale prova.
- Se il motivo di ricorso è accolto su una questione preliminare o probatoria idonea a travolgere la decisione impugnata, le ulteriori censure relative a prescrizione o decadenza possono restare assorbite e non richiedere esame.
- In sede di legittimità, la contestazione dell'insufficienza motivazionale e dell'uso di documenti inidonei deve essere valutata alla luce della concreta funzione probatoria del documento prodotto e della specificità delle contestazioni del debitore.
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