Cassazione Civile, Ordinanza n. 17050/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione a una procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 bandita da un ente pubblico per il profilo di Collaboratore tecnico. La lavoratrice aveva ottenuto, all'esito della procedura, l'assunzione a tempo indeterminato ma con inquadramento nel diverso profilo di Operatore tecnico; contesta quindi la clausola del bando che, secondo la sua prospettazione, non avrebbe consentito di valutare l'indicazione del profilo di stabilizzazione inserita nella domanda e avrebbe attribuito all'Amministrazione un potere discrezionale indebito nella scelta delle posizioni per cui concorrere. Deduce inoltre che, ai fini della stabilizzazione, sarebbe sufficiente la prestazione di lavoro a termine e che la disciplina andrebbe letta valorizzando le mansioni concretamente svolte e la corrispondenza all'area/categoria professionale. Con il secondo motivo lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto controverso lo svolgimento di mansioni superiori di Collaboratore tecnico, mentre tale circostanza sarebbe stata pacifica e documentata, anche alla luce di una sentenza del Tribunale di Bologna richiamata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente denunciando violazione di legge e dell'art. 116 c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la mancata osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché le censure non riportavano integralmente le circolari richiamate e non sintetizzavano né localizzavano adeguatamente la sentenza del Tribunale di Bologna invocata dalla ricorrente. Ha aggiunto che la dedotta violazione di circolari ministeriali non è di per sé deducibile come violazione di legge, trattandosi di atti amministrativi interni privi di contenuto normativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017
La ricorrente lo invocava per sostenere che la stabilizzazione dovesse valorizzare l'esperienza maturata e le mansioni concretamente svolte; la Corte non ne fornisce una interpretazione di merito, ma rileva che la censura tendeva a una rivalutazione dei fatti.
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23.11.2017
La Corte osserva che la violazione di circolari ministeriali non integra motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, poiché sono atti amministrativi interni privi di norme di diritto.
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1 del 9.1.2018
Come per l'altra circolare, la Corte ne esclude la rilevanza quale parametro di violazione di legge in cassazione.
La sua evocazione non è sufficiente se la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Il ricorso è inammissibile quando non indica in modo completo e specifico il contenuto degli atti e documenti richiamati e non ne localizza adeguatamente il testo nel fascicolo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo per la parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso integralmente respinto/inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la rubrica della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della non contestazione compiuta dal giudice di merito.
- L'art. 366, n. 6, c.p.c. impone al ricorrente di indicare in modo specifico e completo il contenuto degli atti e documenti su cui fonda il motivo, nonché la loro precisa localizzazione processuale; la carenza di tale indicazione comporta inammissibilità.
- Le circolari ministeriali non hanno natura normativa e la loro dedotta violazione non è, di regola, denunciabile come violazione di legge in cassazione.
- L'apprezzamento dell'esistenza e del valore della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- La stabilizzazione del personale precario ex art. 20 d.lgs. n. 75/2017, quando la procedura sia costruita su criteri predeterminati e privi di discrezionalità valutativa, non può essere sindacata in cassazione mediante una diversa lettura del materiale fattuale accertato nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17011/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →