Cassazione Civile, Ordinanza n. 14440/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una precedente causa tra una società immobiliare e un suo controparte, il Tribunale aveva emesso un'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. a favore del creditore, sulla cui base erano state iscritte tre ipoteche giudiziali su immobili della società e avviate due procedure esecutive. Successivamente, con sentenza definitiva, il Tribunale aveva revocato l'ordinanza e disposto la cancellazione delle ipoteche. La società, ottenuta la declaratoria di improseguibilità e l'estinzione delle esecuzioni per venir meno del titolo, presentava istanza all'Ufficio del Territorio per la cancellazione delle ipoteche, ma il Conservatore rifiutava. Il reclamo ex art. 113 disp. att. c.c. veniva rigettato dal Tribunale e dalla Corte d'appello. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2884 e 2808 c.c., sostenendo che la cancellazione avrebbe dovuto essere consentita senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il titolo esecutivo, poiché il legislatore non aveva coordinato l'art. 2884 c.c. con l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2884 c.c. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui richiederebbe comunque il giudicato anche quando la sentenza definitiva disponga la cancellazione dell'ipoteca per effetto della revoca del titolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il procedimento camerale ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. ha natura non contenziosa, è diretto a regolare l'attività del Conservatore e non produce un provvedimento idoneo al giudicato. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo contro il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è inammissibile, perché la tutela del soggetto che contesta il diritto all'iscrizione va esercitata con azione ordinaria contenziosa, con eventuale successiva impugnazione. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che non vi è disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa, poiché resta comunque esperibile l'azione ordinaria e, se del caso, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
ordinanza-ingiunzione provvisoriamente esecutiva
costituisce il titolo provvisorio sulla base del quale era stata iscritta l'ipoteca, ma la sua revoca successiva non trasforma il procedimento di cancellazione camerale in un giudizio contenzioso ricorribile per cassazione.
la sua disciplina non consente di superare il limite strutturale del procedimento camerale; la Corte esclude che la questione proposta imponga una lettura estensiva idonea a rendere ricorribile il decreto di reclamo.
richiamato come norma sulla natura e funzione dell'ipoteca, ma non come base di un principio diverso rispetto alla non ricorribilità del provvedimento camerale.
richiamato insieme all'art. 113 disp. att. c.c. come base del procedimento di reclamo avverso il rifiuto di cancellazione dell'ipoteca.
il reclamo riguarda il rifiuto del Conservatore; il procedimento è qualificato come non contenzioso e non idoneo al giudicato.
art. 111 Cost.
non consente il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della corte d'appello reso nel procedimento camerale sulla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
art. 3 Cost.
la Corte esclude una violazione dell'eguaglianza, poiché le diverse discipline rispondono a interessi differenti e restano disponibili rimedi ordinari.
art. 24 Cost.
non risulta leso, perché al soggetto interessato è comunque consentito agire in via ordinaria per ottenere la cancellazione del vincolo.
responsabilità processuale aggravata
indicato come ulteriore strumento di tutela per la parte che subisca un'iscrizione ipotecaria ingiustificata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il decreto della corte d'appello reso sul reclamo avverso il rifiuto del Conservatore di cancellare un'iscrizione ipotecaria, quando emesso in un procedimento camerale non contenzioso, non è idoneo al giudicato e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Se il soggetto interessato non si limita a contestare l'operato del Conservatore ma contesta il diritto sostanziale dell'altra parte a mantenere l'iscrizione ipotecaria, deve introdurre un giudizio ordinario contenzioso in contraddittorio con il titolare dell'iscrizione.
- La mancanza di coordinamento tra una disciplina codicistica risalente e una successiva fattispecie di titolo provvisoriamente esecutivo non consente, di per sé, di derogare alla struttura procedimentale prevista per la cancellazione dell'ipoteca.
- Non sussiste violazione degli artt. 3 e 24 Cost. quando l'ordinamento appronta strumenti alternativi di tutela, come l'azione ordinaria e la responsabilità aggravata, anche se il procedimento camerale non consente un'immediata tutela impugnabile per cassazione.
- Il procedimento ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. ha natura amministrativa-camerale e serve a regolare l'attività del Conservatore, non a definire definitivamente un conflitto di diritti tra privati.
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