Cassazione Civile, Ordinanza n. 33201/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio, aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado relativa a diciannove intimazioni di pagamento e a un avviso di mora, posti a base del pignoramento di tre imbarcazioni. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dal giudice di legittimità nel precedente rinvio; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul processo tributario per motivazione apparente o carente in ordine alla regolarità delle notifiche; 3) violazione delle regole sul giudicato interno e sull'appello incidentale, per non avere considerato che l'agente della riscossione non aveva impugnato l'accertamento di primo grado sull'inesistenza giuridica delle notifiche delle intimazioni, dell'avviso di mora e delle cartelle; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice del rinvio deciso oltre i limiti dei propri poteri con riferimento alla legittimità ed efficacia del pignoramento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, perché la sentenza impugnata non aveva verificato in modo completo e intelligibile le notifiche delle intimazioni, dell'avviso di mora e delle sottostanti cartelle, limitandosi ad affermazioni apodittiche e non controllabili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la decisione di rinvio era affetta da motivazione apparente, non essendo state esaminate in modo adeguato e coerente le questioni relative alla notifica delle intimazioni di pagamento, dell'avviso di mora e delle cartelle presupposte al pignoramento.
Norme richiamate
vincola il giudice di rinvio al rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il giudice del rinvio non può discostarsene nel riesame della controversia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il veicolo del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali, incluso il difetto di motivazione al livello costituzionalmente richiesto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
il vizio dell'atto processuale rileva solo se ha raggiunto lo scopo; la Corte richiama il tema della sanatoria delle nullità di notifica.
concorre a delineare il requisito di sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
impone il rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione, pena nullità della sentenza.
rileva in tema di giudicato interno e limiti di devoluzione della controversia.
art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla formazione del giudicato nel processo tributario e ai limiti dell'impugnazione.
norma evocata quale disciplina della notificazione in caso di assenza o irreperibilità del destinatario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina la notificazione degli atti della riscossione; la Corte rileva che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare compiutamente la regolarità delle singole notifiche.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di notificazioni degli atti tributari e dei relativi vizi.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
indicato per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella posizione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e riesaminare la controversia entro i limiti segnati dall'annullamento, senza trascurare i punti specificamente devoluti.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce ogni controllo sulla correttezza della decisione.
- Nel contenzioso sulle notifiche degli atti della riscossione, il giudice deve verificare in modo analitico non solo la notificazione degli atti prodromici immediati, ma anche quella degli atti presupposti, nonché l'eventuale sanatoria di singole irregolarità per raggiungimento dello scopo.
- Un rigetto fondato su formule apodittiche circa la regolarità delle notifiche, senza esame delle singole censure e senza distinguere tra gli atti coinvolti, integra vizio di nullità della sentenza per difetto del minimo costituzionale di motivazione.
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