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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33201/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio, aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado relativa a diciannove intimazioni di pagamento e a un avviso di mora, posti a base del pignoramento di tre imbarcazioni. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dal giudice di legittimità nel precedente rinvio; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul processo tributario per motivazione apparente o carente in ordine alla regolarità delle notifiche; 3) violazione delle regole sul giudicato interno e sull'appello incidentale, per non avere considerato che l'agente della riscossione non aveva impugnato l'accertamento di primo grado sull'inesistenza giuridica delle notifiche delle intimazioni, dell'avviso di mora e delle cartelle; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice del rinvio deciso oltre i limiti dei propri poteri con riferimento alla legittimità ed efficacia del pignoramento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, perché la sentenza impugnata non aveva verificato in modo completo e intelligibile le notifiche delle intimazioni, dell'avviso di mora e delle sottostanti cartelle, limitandosi ad affermazioni apodittiche e non controllabili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la decisione di rinvio era affetta da motivazione apparente, non essendo state esaminate in modo adeguato e coerente le questioni relative alla notifica delle intimazioni di pagamento, dell'avviso di mora e delle cartelle presupposte al pignoramento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e riesaminare la controversia entro i limiti segnati dall'annullamento, senza trascurare i punti specificamente devoluti.
  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce ogni controllo sulla correttezza della decisione.
  • Nel contenzioso sulle notifiche degli atti della riscossione, il giudice deve verificare in modo analitico non solo la notificazione degli atti prodromici immediati, ma anche quella degli atti presupposti, nonché l'eventuale sanatoria di singole irregolarità per raggiungimento dello scopo.
  • Un rigetto fondato su formule apodittiche circa la regolarità delle notifiche, senza esame delle singole censure e senza distinguere tra gli atti coinvolti, integra vizio di nullità della sentenza per difetto del minimo costituzionale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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